Ordinanza nº 115 da Constitutional Court (Italy), 18 Giugno 2015

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione18 Giugno 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 115

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell’art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, promossi dalla Commissione tributaria regionale della Toscana con due ordinanze del 16 aprile 2014, iscritte ai nn. 128 e 129 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti l’atto di costituzione di Poggio Antico srl nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 12 maggio 2015 e nella camera di consiglio del 13 maggio 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi l’avvocato Guglielmo Fransoni per Poggio Antico srl e l’avvocato dello Stato Roberta Tortora per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con due ordinanze del 16 aprile 2014, iscritte ai nn. 128 e 129 del registro ordinanze 2014, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell’art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97, primo comma, della Costituzione, «nella parte in cui tali disposizioni consentono al contribuente di ottenere, con un semplice, proprio atto, l’esenzione dall’ici, senza che l’Erario comunale possa, davanti al giudice tributario, essere ammesso a sostenere e a provare l’assenza delle condizioni sostanziali di legge alle quali dovrebbe essere subordinato il beneficio di cui trattasi»;

che con l’ordinanza iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2014 il giudice rimettente ha premesso in punto di fatto che la società ricorrente in primo grado, Fattoria di Cerreto di Laudomia Pucci di Barsento & C. sas, aveva impugnato un avviso di accertamento per mancata dichiarazione di sei fabbricati e correlativo omesso versamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2006, deducendo la non debenza del tributo per essere gli immobili in questione rurali, a prescindere dalle risultanze catastali, e che la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso con sentenza gravata in appello dal Comune di Castelnuovo Berardenga;

che con l’ordinanza iscritta al n. 129 del registro ordinanze 2014 la Commissione tributaria regionale della Toscana ha premesso in punto di fatto che il primo giudice, uniformandosi alla giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione secondo cui sarebbe decisivo il dato catastale, aveva respinto il ricorso della Poggio Antico srl avverso l’avviso di accertamento con cui l’Etruria servizi srl, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi per il Comune di Montalcino, aveva richiesto il pagamento dell’ICI per gli anni 2007 e 2008;

che, in punto di rilevanza, entrambe le ordinanze, con motivazioni di identico tenore, ricostruiscono l’evoluzione della disciplina normativa e della giurisprudenza in materia, evidenziando in particolare che:

– ai sensi degli artt. 1 e 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), presupposto dell’ICI era il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli a qualsiasi uso destinati, iscritti o da iscriversi nel catasto edilizio urbano;

– l’art. 1, comma 5, del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 139 (Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell’articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) aveva previsto che «Le costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola diverse dalle abitazioni» andavano censite nella categoria speciale D/10 «fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole»;

...

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