N. 123 SENTENZA 22 - 30 aprile 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 245, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), promosso dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di proprieta' industriale ed intellettuale, nel procedimento vertente tra la Kama Italia Import & Export s.r.l. e la Honda Logistic Centre Italy s.p.a ed altra, con ordinanza del 27 maggio 2008, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella Camera di consiglio dell'11 marzo 2009 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 27 maggio 2008, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 76 della Costituzione, dell'art. 245, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).

  1. - L'ordinanza premette in fatto che il giudizio principale, pendente presso il Tribunale di Campobasso, ha ad oggetto atti di concorrenza sleale, per imitazione servile di prodotti, ai sensi dell'art. 2598, n. 1, del codice civile; e che nel suo ambito erano stati concessi due provvedimenti cautelari. Il primo, ante causam, con ordinanza ex art. 700 del codice di procedura civile del 16 novembre 2002; il secondo, in corso di causa, con ordinanza del 2 luglio 2003. Nei confronti di tale provvedimento, che ordinava alla resistente la cessazione della vendita, commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti di cui al ricorso, era stata proposta una prima istanza di revoca delle misure cautelari, dichiarata inammissibile con ordinanza dell'8 novembre 2005 e confermata in sede di reclamo dal Tribunale di Campobasso. Una successiva istanza di revoca ex art. 669-decies cod. proc. civ., era stata rigettata dal giudice istruttore, con ordinanza del 22 gennaio 2008; avverso tale ordinanza era, quindi, stato proposto reclamo, innanzi alla sezione specializzata presso il Tribunale di Napoli, con ricorso del 4 febbraio 2008.

    Secondo il rimettente, la questione di legittimita' costituzionale e' rilevante, in quanto la competenza della sezione specializzata in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso il Tribunale di Napoli discende, nel caso di specie, dall'applicazione dell'art. 245, comma 3, del codice della proprieta' industriale, d.lgs. n. 30 del 2005, il quale dispone: 'sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo e le cause di merito iniziate dopo l'entrata in vigore del codice anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore'.

    Il reclamo in esame, infatti, risulta proposto avverso il provvedimento con cui il giudice istruttore presso il Tribunale di Campobasso del 22 gennaio 2008, aveva rigettato la richiesta di revoca delle misure cautelari concesse, ai sensi dell'art. 700 cod.

    proc. civ., con le precedenti ordinanze del 16 novembre 2002 e del 2 luglio 2003. La tutela risulta, quindi, dapprima richiesta e concessa dal Tribunale di Campobasso, quale Foro del convenuto, laddove, successivamente alla prima ordinanza...

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