Ordinanza nº 112 da Constitutional Court (Italy), 15 Giugno 2015

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione15 Giugno 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 112

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Marta CARTABIA Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti), come sostituito dall’art. 49, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l’assestamento del bilancio per l’anno 1999), e modificato dall’art. 87, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l’anno 2002), vigente fino al 29 dicembre 2010 (prima della modifica apportata dall’art. 45 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento − legge finanziaria provinciale 2011»), promosso dal Tribunale ordinario di Trento, nel procedimento vertente tra S.O. e la Provincia autonoma di Trento, con ordinanza del 5 febbraio 2014, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nell’udienza pubblica del 27 maggio 2015 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

udito l’avvocato Maria Cristina Lista per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto che, con l’ordinanza menzionata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 32, 34, 35 e 38 della Costituzione ed all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti), come sostituito dall’art. 49, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l’assestamento del bilancio per l’anno 1999), e modificato dall’art. 87, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l’anno 2002), vigente fino al 29 dicembre 2010 (prima della modifica apportata dall’art. 45 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento − legge finanziaria provinciale 2011»);

che tale disposizione prevedeva l’estensione delle prestazioni assistenziali, contemplate dal precedente art. 3, ai soggetti residenti in Provincia di Trento e in possesso dei requisiti previsti dai successivi artt. 5, 6 e 7, ai rifugiati stranieri, agli apolidi e ai cittadini della Repubblica di S. Marino in base alle vigenti convenzioni internazionali, nonché agli stranieri considerati dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113 (Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40), e ai loro figli minori, purché titolari della carta di soggiorno;

che la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel corso di un giudizio instaurato da un cittadino albanese, nato il 24 luglio 1995 e regolarmente soggiornante in Italia dal 28 gennaio 2003 in forza di permessi di soggiorno sempre rinnovati, affetto da paraparesi spastica ereditaria accertata dall’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Trento;

che il ricorrente aveva chiesto alla Provincia autonoma di Trento, con decorrenza dal dicembre 2003, l’erogazione dell’assegno mensile per gli invalidi...

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