Sentenza nº 110 da Constitutional Court (Italy), 15 Giugno 2015

RelatoreDaria de Pretis
Data di Resoluzione15 Giugno 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 110

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), promosso dal Tribunale ordinario di Venezia, nel procedimento vertente tra B.F. ed altri e la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, con ordinanza del 9 maggio 2014, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti l’atto di costituzione di B.F. ed altri nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 14 aprile 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi gli avvocati Felice Carlo Besostri e Anna Falcone per B.F. ed altri e l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 9 maggio 2014 il Tribunale ordinario di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10 (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), nella parte in cui prevede, per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, una soglia di sbarramento per le liste che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi.

    1.1.– Quanto al giudizio a quo, il giudice rimettente premette, in punto di fatto, che: a) nell’ambito di un giudizio promosso con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ., alcuni cittadini iscritti nelle liste elettorali di Comuni appartenenti alla circoscrizione dell’Italia nord-orientale per le elezioni del Parlamento europeo, hanno chiesto di accertare, nei confronti dello Stato, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’interno, il loro diritto di esprimere il voto libero, eguale, personale e diretto nelle consultazioni elettorali, così come garantito dalla Costituzione, dal Trattato sull’Unione europea («TUE») e dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»); b) secondo gli attori, tale diritto sarebbe violato dalle disposizioni indicate, perché l’attribuzione dei voti alle sole liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi priverebbe irragionevolmente una consistente porzione dell’elettorato italiano di una effettiva rappresentanza in seno al Parlamento europeo; c) è stata rigettata l’istanza degli attori di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea per violazioni del TUE (artt. 2, 6, 9, 10 e 14), del TFUE (artt. 20, 22, 223 e 224) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (preambolo, secondo capoverso; artt. 10, 12, 20, 21, 39, 51, 52 e 53), promossa sul rilievo che le norme impugnate violerebbero altresì l’art. 3 dell’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, n. 76/787/CECA/CEE/Euratom, come modificato dalla decisione del Consiglio 25 giugno 2002, n. 2002/772/CE/Euratom, il quale, nella versione consolidata (già art. 2-bis), stabilisce che gli Stati membri possono prevedere la fissazione di una soglia minima per l’attribuzione dei seggi a livello nazionale non superiore al cinque per cento dei suffragi espressi; d) secondo il Tribunale di Venezia, l’Atto da ultimo richiamato non prevede direttamente la soglia di sbarramento, ma ne consente l’introduzione ai singoli Stati membri, sicché da esso non potrebbe derivare alcuna lesione del diritto di voto.

    1.2.– Il medesimo giudice rimettente premette poi, in punto di diritto, che l’eccezione di illegittimità costituzionale, sollevata dagli attori, può essere circoscritta, quanto alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, alle violazioni degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48 Cost.

    Poste tali premesse, il Tribunale ordinario di Venezia osserva che, in punto di rilevanza, la sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), della legge n. 18 del 1979, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 10 del 2009, assumerebbe rilevanza pregiudiziale ai fini della decisione, atteso che l’applicazione delle norme denunciate sarebbe necessaria per accertare la pienezza del diritto di voto esercitato dagli attori in occasione dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

    Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale di Venezia deduce che l’introduzione ex lege di una soglia di sbarramento in un sistema di tipo proporzionale, come quello in esame, limiterebbe irragionevolmente la rappresentanza politica, non ricorrendo l’esigenza di evitare una eccessiva frammentazione dei partiti, posto che al Parlamento europeo non sono attribuite funzioni elettive o di investitura fiduciaria di un governo dell’Unione; né esso avrebbe un ruolo determinante nella produzione legislativa, limitandosi invece a collaborare con il Consiglio nella discussione e nell’approvazione degli atti normativi, nonché a esercitare il controllo sulle altre istituzioni dell’Unione e ad approvarne il bilancio.

    Ad avviso del rimettente, la sentenza della Corte costituzionale n. 271 del 2010, pronunciata in tema di legittimità dello stesso art. 21 della legge n. 18 del 1979, non costituirebbe un precedente decisivo, perché in quel caso la questione – dichiarata inammissibile – non aveva ad oggetto la soglia di sbarramento in sé considerata, ma l’esclusione delle liste che non l’avevano superata dal riparto dei seggi in base ai resti.

    Il Tribunale di Venezia richiama infine le sentenze del 9 novembre 2011 e del 26 febbraio 2014 del Tribunale costituzionale federale della Repubblica federale di Germania (Bundesverfassungsgericht), con le quali è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme nazionali che avevano fissato, per le elezioni del Parlamento europeo, una clausola di sbarramento dapprima del cinque e poi del tre per cento, sul rilievo che qualsiasi clausola di sbarramento sia lesiva dei...

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