N. 120 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 2007

LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.

65065/C del registro di segreteria, presentato da Vitale Anna, nata il 15604/1919 a Ispani (Salerno), residente a Roma ed elettivamente domiciliata in Cagliari, piazza Gramsci n. 18, presso lo studio degli avv. Andrea Pettinau, Elena Pettinau e Pietro Cella, che la rappresentano e difendono nel presente giudizio, contro l'I.N.P.S. Fondo Speciale Ferrovie.

Alla pubblica udienza del 4 aprile 2007 le parti non sono rappresentate.

Esaminati gli atti.

Premesso in fatto La ricorrente - coniuge superstite del sig. Gino Camplone, deceduto il giorno 8 novembre 1995 e gia' titolare dal 15 ottobre 1974 della pensione diretta iscrizione n. 496795, concessa con decreto ministeriale n. 8191 del 26 agosto 1974 e liquidata, per limiti di eta', sulla base di 37 anni di servizio utile - ha presentato il ricorso oggetto dell'odierno giudizio per vedersi riconoscere il diritto alla corresponsione dell'indennita' integrativa speciale in misura intera.

Risulta dagli atti che l'I.N.P.S. - Fondo Speciale Ferrovie ha liquidato alla vedova il trattamento pensionistico di reversibilita' pari al 60% della pensione di cui era in godimento il coniuge deceduto, comprensiva della indennita' integrativa speciale liquidata dunque nella stessa percentuale, a decorrere dal mese successivo alla morte del dante causa, ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge n.

335/1995.

A sostegno del ricorso l'interessata deduce il proprio diritto alla rideterminazione del trattamento di reversibilita' con il ripristino dell'indennita' integrativa speciale nella misura intera precedentemente erogata al coniuge, da liquidarsi separatamente dalla voce 'pensione' in conformita' a quanto disposto dall'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a mente del quale 'le disposizioni relative alla corresponsione dell'indennita' integrativa speciale sui trattamenti di pensione, previste dall'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 ed alle pensioni di reversibilita' ad essere riferite', trattandosi, nella specie, di trattamento di reversibilita' afferente ad un trattamento diretto liquidato con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995.

Risulta dagli atti che, nella specie, la pensione di reversibilita' dell'interessata, in quanto decorrente dal dicembre 1995, e' stata liquidata ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in vigore del 17 agosto 1995, per effetto del quale 'La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, vigente nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, e' estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime (...)'.

Cio' in quanto, a mente del comma 3 dell'art. 15 della legge n.

724/1994 citata, l'indennita' integrativa speciale non costituisce piu' una voce distinta, liquidabile per intero, bensi' e' conglobata nell'unica voce 'pensione' e, pertanto, soggetta alle percentuali di legge proprie delle pensioni ai superstiti.

Con memoria del 12 febbraio 2007 parte ricorrente ha insistito sulla fondatezza della propria pretesa, richiamando la pacifica giurisprudenza di questa Corte nella materia de qua, che ha sempre riconosciuto in casi analoghi il diritto alla indennita' integrativa speciale liquidata ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge n.

724/1994 citata, che, come gia' riferito, aveva previsto - in deroga al disposto di cui al precedente comma 3 - l'applicabilita' della piu' favorevole pregressa disciplina ai trattamenti diretti decorrenti anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 ed ai trattamenti di reversibilita' ad essi riferiti.

Peraltro, nel prendere atto dei sopravvenuti commi 774, 775 e 776 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), ha chiesto, in via subordinata, la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dei predetti commi, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

All'odierna pubblica udienza le parti non sono rappresentate e sul giudizio si e' disposto come da dispositivo letto al termine dell'udienza.

Considerato in diritto La controversia oggetto del presente giudizio - analoga a diverse fattispecie fino ad ora gia' risolte...

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