N. 118 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 2009

LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.

63748/C del registro di segreteria, presentato da Lazzeroni Jose', nata il giorno 11 aprile 1944 a Cortona (Arezzo), residente a Roma ed ivi elettivamente domiciliata in via Millevoi n. 505, presso la dott.ssa Angela Romeo, avverso la nota I.N.P.D.A.P. in data 21 gennaio 2005.

Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2007 le parti non sono rappresentate.

Esaminati gli atti.

Premesso in fatto Con la nota impugnata l'I.N.P.D.A.P. ha respinto l'istanza presentata data 19 novembre 2004 dalla signora Jose' Lazzeroni coniuge superstite del sig. Domenico Vitale, deceduto il 18 giugno 2002 e gia' titolare dal 4 novembre 1979 della pensione diretta n.

10173673, concessa con d.m. n. 1432 del 18 giugno 1983 e liquidata, per infermita', sulla base di 32 anni di servizio utile - intesa a vedersi liquidare l'indennita' integrativa speciale in misura intera.

Risulta dagli atti che l'I.N.P.D.A.P. ha liquidato alla vedova il trattamento pensionistico di reversibilita' pari al 60% della pensione di cui era in godimento il coniuge deceduto, comprensiva della indennita' integrativa speciale liquidata dunque nella stessa percentuale, a decorrere dal mese successivo alla morte del dante causa, ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995.

Con lettera in data 19 novembre 2004 l'interessata ha chiesto all'I.N.P.D.A.P. la rideterminazione del trattamento di reversibilita' con il ripristino dell'indennita' integrativa speciale nella misura intera precedentemente erogata al coniuge, da liquidarsi separatamente dalla voce 'pensione', in conformita' a quanto disposto dall'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a mente del quale 'Le disposizioni relative alla corresponsione dell'indennita' integrativa speciale sui trattamenti di pensione, previste dall'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 ed alle pensioni di reversibilita' ad esse riferite', trattandosi, nella specie, di trattamento di reversibilita' afferente ad un trattamento diretto liquidato con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995.

In data 21 gennaio 2005 l'I.N.P.D.A.P. ha respinto l'istanza, affermando che, nella specie, la pensione di reversibilita' dell'interessata, in quanto decorrente dal giugno 2002, era stata liquidata ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in vigore del 17 agosto 1995, per effetto del quale 'La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, vigente nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, e' estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime.

Ha osservato, al riguardo, l'I.N.P.D.A.P. che, a mente del comma 3 dell'art. 15 della legge n. 724/1994 citata, l'indennita' integrativa speciale non costituisce piu' una voce distinta, liquidabile per intero, bensi' e' conglobata nell'unica voce 'pensione' e, pertanto, soggetta alle percentuali di legge proprie delle pensioni ai superstiti.

Nel contempo, ha rappresentato di non poter estendere all'interessata i giudicati favorevoli intervenuti nei confronti di altri pensionati.

Avverso il provvedimento di liquidazione del trattamento di reversibilita' ha presentato ricorso la vedova che, richiamando la pacifica giurisprudenza di questa Corte nella materia de qua, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a vedersi liquidata la pensione di reversibilita' ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge n. 724/1994 citata, che, come gia' riferito, aveva previsto in deroga al disposto di cui al precedente comma 3 - l'applicabilita' della piu' favorevole pregressa disciplina ai trattamenti diretti decorrenti anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 ed ai trattamenti di reversibilita' ad essi riferiti.

Con memoria in data 20 settembre 2006 il rappresentante dell'I.N.P.D.A.P. ha chiesto il rigetto del ricorso, nel rilievo che l'interessata percepisce l'indennita' integrativa speciale nella misura prevista dall'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, e che, in conseguenza del nuovo criterio di determinazione, la stessa e' costituita da un unico importo, nel quale non sarebbe piu' distinguibile quello relativo all'indennita' integrativa speciale.

All'odierna pubblica udienza le parti non sono rappresentate e su giudizio si e' disposto come da dispositivo letto al termine dell'udienza.

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