N. 117 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 2008

LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.

64981/C del registro di segreteria, presentato da Maiale Maria, nata il 18 agosto 1930 a Moriano (Aquila), residente nel Lazio ed elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana n. 32, presso lo studio degli avv. Giuseppe Fischioni e Patricia Maria Cristina Fischioni, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, avverso il provvedimento n. 4831 in data 5 luglio 2001 nonche' la nota prot. n. 343/C in data 20 dicembre 2005, entrambi dell'I.N.P.D.A.P.

Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2007 e' presente l'avv.

Patricia Maria Cristina Fischioni; assente il rappresentante dell'I.N.P.D.A.P., costituitosi peraltro con memoria del 30 marzo 2006.

Esaminati gli atti.

Premesso in fatto Con il provvedimento impugnato, adottato nei confronti della signora Maria Maiale - coniuge superstite del sig. Fabiano Ambrogi, deceduto il 20 maggio 2001 e gia' titolare dal 1° aprile 1992 della pensione diretta n. 4268151, concessa con d.m. n. 850614 del 15 luglio 1997 e liquidata, per raggiunti limiti di eta', sulla base di 38 anni di servizio utile - l'I.N.P.D.A.P. ha liquidato alla vedova il trattamento pensionistico di reversibilita' nella misura di L.

17.961.500 annue lorde, pari al 60% della pensione in cui era in godimento il coniuge deceduto, comprensiva della indennita' integrativa speciale liquidata dunque nella stessa percentuale, a decorrere dal mese successivo alla morte del dante causa.

Con lettera in data 20 giugno 2005 l'interessata ha chiesto all'I.N.P.D.A.P. la rideterminazione del trattamento di reversibilita' con il ripristino dell'indennita' integrativa speciale nella misura intera precedentemente erogata al coniuge, da liquidarsi separatamente dalla voce 'pensione', in conformita' a quanto disposto dall'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a mente del quale 'Le disposizioni relative alla corresponsione dell'indennita' integrativa speciale sui trattamenti di pensione, previste dall'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 ed alle pensioni di reversibilita' ad esse riferite', trattandosi, nella specie, di trattamento di reversibilita' afferente ad un trattamento diretto liquidato con decorrenza. anteriore al 1º gennaio 1995.

In data 20 dicembre 2005 l'I.N.P.D.A.P. ha respinto l'istanza, affermando che, nella specie, la pensione di reversibilita' dell'interessata, in quanto decorrente dal 20 maggio 2001, era stata liquidata ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in vigore del 17 agosto 1995, per effetto del quale 'La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, vigente nell'ambito dell'assicurazione generale obbilgatoria, e' estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. (...)'.

Ha osservato, al riguardo, l'I.N.P.D.A.P. che, a mente del comma 3 dell'art. 15 della legge n. 724/1994 citata, l'indennita' integrativa speciale non costituisce piu' una voce distinta, liquidabile per intero, bensi' e' conglobata nell'unica voce 'pensione' e, pertanto, soggetta alle percentuali di legge proprie delle pensioni ai superstiti.

Nel contempo, ha rappresentato il divieto di estensione all'interessata di giudicati favorevoli intervenuti nei confronti di altri pensionati, nella medesima materia, a norma dell'art. 1, comma 132, della legge n. 311/2004, per il triennio 2005/2007.

Avverso il provvedimento di liquidazione del trattamento di reversibilita' ha presentato ricorso la vedova che, richiamando la pacifica giurisprudenza di questa Corte nella materia de qua, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a vedersi liquidata la pensione di reversibilita' ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge n. 724/1994 citata, che, come gia' riferito, aveva previsto in deroga al disposto di cui al precedente comma 3 - l'applicabilita' della piu' favorevole pregressa disciplina ai trattamenti diretti decorrenti anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 ed ai trattamenti di reversibilita' ad essi riferiti.

Con memoria in data 30 marzo 2006 il rappresentante dell'I.N.P.D.A.P. ha chiesto il rigetto del ricorso, nel rilievo che l'interessata aveva avuto titolo alla pensione di reversibilita' dopo il decesso del coniuge, avvenuto successivamente al 1° gennaio 1995, e che, in ogni caso, l'art. 15, comma 5, della legge n. 724/1994 sarebbe stato implicitamente abrogato dall'art. 1, comma 41, della successiva legge n. 335/1995.

All' odierna pubblica...

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