N. 114 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 ottobre 2008

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti nn. 2690 e 2948/2008 proposti dai sigg. D'Angelo Nicolina, De Marco Gennaro,

De Marco Vittoria e De Marco Tecla, rappresentati e difesi dagli avv.

Riccardo Soprano ed Antonio Sasso ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli, via Toledo n. 156;

Contro Comune di Casapesenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Salvi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla via Andrea D'Isernia n. 16 e con l'intervento ad opponendum della A.S. Casapesenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Salvi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via Andrea D'Isernia n. 16, per ottenere:

quanto al ricorso n. 2690/2008: l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questa sezione n. 73 del 9 gennaio 2008, notificata in data 11-14 gennaio 2008, non impugnata e con la quale il Comune di Casapesenna e' stato condannato a restituire ai ricorrenti il terreno di loro proprieta', previo ripristino dello stato dei luoghi;

quanto al ricorso n. 2948/2008: l'annullamento, previa sospensione, della delibera di Consiglio comunale n. 2 del 5 marzo 2008 di acquisizione al patrimonio comunale ex art. 43 del d.P.R. n.

327/2001, nonche' per l'accertamento del diritto ad essere reintegrati nella piena titolailta' e nel possesso del fondo di proprieta' in Casapesenna fl. n. 12 part.lla n. 24 previa rimozione delle opere eseguite, nonche' in via subordinata per la condanna del comune al risarcimento dei danni;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Viste le memorie depositate dal Comune di Casapesenna;

Visto l'atto di intervento della A.S. Casapesenna;

Visto il ricorso incidentale proposto dal Comune di Casapesenna;

Vista la documentazione depositata dal Comune di Casapesenna;

Vista l'ordinanza di questo tribunale n. 1742 del 2008, quale resa sul ricorso n. 2948/2008, di accoglimento della domanda di sospensione;

Vista l'ordinanza di questo tribunale n. 576 del 2008, quale resa sul ricorso n. 2690/2008, di rinvio della trattazione della causa all'udienza pubblica del 9 ottobre 2008;

Vista la memoria della A.S. Casapesenna;

Vista la memoria del Comune di Casapesenna;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il primo referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 9 ottobre 2008, ed ivi uditi gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F a t t o Quanto al ricorso n. 2690/2008.

Espongono in fatto gli odierni ricorrenti di essere proprietari di un fondo in Casapesenna al fl. 12 p.lla 24, gia' oggetto di procedura ablatoria in ordine alla quale questo tribunale, con sentenza n. 73/2008, ha annullato gli atti impugnati e condannato il comune a restituire ai ricorrenti il terreno previo ripristino dello stato dei luoghi. Tale provvedimento non e' stato gravato di impugnazione, di qui la rituale diffida cui non e' seguito alcun riscontro.

Quanto al ricorso n. 2948/2008.

Richiamate le circostanze di cui al precedente ricorso, espongono i ricorrenti che, con nota n. 330 del 23 gennaio 2008, il Comune di Casapesenna ha comunicato l'avvio del procedimento per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 43, comma 2, del d.P.R. n.

327/2001, mentre con l'impugnata delibera del Consiglio comunale n. 2 del 5 marzo 2008 e' stata disposta l'acquisizione al patrimonio indisponibile delle aree di cui al n. 12 part.lla 5304, corrispondendo a titolo di risarcimento dei danni la complessiva somma di € 86.856,26.

Il Comune di Casapesenna si e' costituito per negare la formazione del giudicato sulla sentenza n. 73/2008 e replicare alle singole censure spiegate da parte ricorrente; con ricorso incidentale e' stato poi chiesto che il tribunale, in caso di fondatezza dei ricorsi, disponga la sola condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 327/200l, sostenendo la prevalenza dell'interesse pubblico al mantenimento dell'opera. La A.S. Casapesenna calcio, in sede di intervento, ha insistito per il rigetto dei ricorsi.

Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2008 le cause sono state chiamate e trattenute per la decisione, come da verbale.

D i r i t t o 1. - Con i ricorsi in esame i ricorrenti deducono l'elusione del giudicato formatosi sulla citata pronuncia di questo tribunale, nonche' la violazione dell'art. 43 e dell'art. 57 del d.P.R. n.

327/2001, dell'art. 21-septies e dell'art. 7 della legge n. 241/1990 oltre all'eccesso di potere per difetto di istruttoria.

  1. - Il Collegio ritiene preliminarmente di disporre la riunione dei ricorsi attesa la connessione oggettiva e soggettiva.

  2. - Quanto al merito della vicenda, e' noto che, in caso di annullamento giurisdizionale degli atti inerenti alla procedura di espropriazione per pubblica utilita' (dichiarazione di pubblica utilita' e occupazione di urgenza), il proprietario puo' chiedere mediante il giudizio di ottemperanza - la restituzione del bene piuttosto che il risarcimento del danno per equivalente monetario, anche se l'area e' stata irreversibilmente trasformata a seguito della realizzazione dell'opera pubblica.

    L'unico rimedio riconosciuto dall'ordinamento alla pubblica amministrazione per evitare la restituzione dell'area e' la emanazione di un (legittimo) provvedimento di acquisizione c.d.

    'sanante' ex art. 43 del d.P.R. n. 327/2001, in assenza del quale l'amministrazione non puo' addurre la intervenuta realizzazione dell'opera pubblica quale causa di impossibilita' oggettiva e quindi come impedimento alla restituzione (Cons. Stato, A.P., 29 aprile 2005, n. 2).

    3.1. - La vicenda in esame fu oggetto di una prima pronuncia di questa sezione (23 gennaio 2003, n. 388) con la quale, in relazione ad una delibera di Giunta di approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un campo di calcio ed alla successiva delibera di approvazione del progetto per i lavori di completamento delle attrezzature sportive con acquisizione dell'area in questione, venne censurato l'operato dell'amministrazione in ragione non solo del mancato compimento dell'iter previsto per la formazione della variante urbanistica, ma anche dell'inadempimento dell'obbligo di assicurare il contraddittorio con i soggetti interessati, adempiendo alle formalita' all'uopo previste dalle specifiche disposizioni regolanti l'iter espropriativo a tutela appunto delle garanzie del giusto procedimento.

    Con successive sentenze veniva prima (5 giugno 2003, n. 7290) annullata una nota del comune di diniego di restituzione del suolo occupato e disposta la restituzione dello stesso con ripristino dello stato dei luoghi, poi (24 dicembre 2003, n. 15611) accolto il ricorso per l'esecuzione del relativo giudicato con nomina di un commissario ad acta.

    Poiche', pur riconoscendosi l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati, era stata dichiarata l'inammissibilita' dei motivi aggiunti con i quali parte ricorrente aveva chiesto la restituzione dell'area dal momento che 'il fondo ha subito una radicale trasformazione a causa della esecuzione dei lavori, i quali hanno portato alla realizzazione di una porzione significativa del complesso sportivo. ... Pertanto, nonostante l'illegittimita' della attivita' costruttiva, va riconosciuto che il risultato costruttivo presenta la vocazione ad una destinazione ed utilizzazione dell'opera a fini pubblicistici, per cui i ricorrenti hanno perduto il bene, attratto dal regime giuridico della nuova opera pubblica.', l'adito Consiglio di Stato (3 maggio 2005, n. 2095) dichiaro' che sull'amministrazione gravava l'obbligo di restituire l'area occupata e detenuta illegittimamente, atteso che il diritto alla restituzione del bene, conseguendo automaticamente all'annullamento degli atti ablatori, era sorretto da una causa autonoma che lo...

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