N. 121 SENTENZA 20 - 24 aprile 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forli' nel procedimento penale a carico di L.R. ed altri, con ordinanza del 22 novembre 2007, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2009 il giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto in fatto Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forli' ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), in forza del quale 'il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si e' pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini'.

Il giudice rimettente riferisce che - nell'ambito di un piu' ampio procedimento penale, dal quale era derivato, per separazione, il procedimento a quo - la Corte di cassazione, con quattro sentenze emesse tra il 21 giugno e il 26 luglio 2005, aveva rigettato i ricorsi del pubblico ministero avverso le ordinanze del Tribunale di Bologna, con cui erano state annullate in sede di riesame, per carenza dei gravi indizi di colpevolezza, le misure cautelari applicate ad alcune delle persone sottoposte alle indagini. I ricorsi del pubblico ministero erano stati respinti, a seconda dei casi, o perche' basati su valutazioni attinenti al merito, inammissibili in sede di legittimita'; o per la ritenuta infondatezza delle censure mosse alla motivazione del provvedimento impugnato; ovvero, ancora, per entrambe le ragioni ora indicate.

Poiche', in tutti i casi, la Corte di cassazione - confermando la decisione del tribunale del riesame - si era 'pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273' cod. proc. pen., il pubblico ministero, in applicazione del comma 1-bis dell'art. 405 del medesimo codice, aggiunto dall'art. 3 della legge n. 46 del 2006, aveva formulato richiesta di archiviazione: rappresentando, tuttavia, che in assenza di tale disposizione egli avrebbe chiesto il rinvio a giudizio degli indagati e denunciando altresi' il contrasto della disposizione stessa con il principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost.

Ad avviso del giudice a quo, il comma 1-bis dell'art. 405 cod.

proc. pen. violerebbe non soltanto il parametro costituzionale evocato dalla pubblica accusa, ma anche gli artt. 111, secondo comma, e 112 Cost.

La disposizione impugnata determinerebbe, in specie, 'un'indebita dilatazione [...] della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza effettuabile, in sede di legittimita', in punto di misure cautelari'.

Per consolidata giurisprudenza, infatti, la valutazione del peso probatorio degli indizi, ai fini dell'adozione delle misure cautelari personali, e' compito riservato al giudice del merito e puo' essere contestata, con ricorso per cassazione, unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza e logicita' della motivazione.

La norma sottoposta a scrutinio trascurerebbe, dunque, la circostanza che il sindacato della Corte di cassazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, richiesti dall'art. 273 cod. proc.

pen., e' sempre vincolato alle risultanze investigative considerate dal giudice di merito e delle quali si da' conto nel provvedimento impugnato: con la conseguenza che detto sindacato non comporterebbe di necessita' la considerazione di tutti gli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini, in quanto il giudice del merito potrebbe averne trascurati alcuni nel ragionamento seguito. Il pubblico ministero non potrebbe essere privato, tuttavia, dell'opportunita' di far valere tali risultanze, non considerate, nel seguito del procedimento, anzitutto mediante la richiesta di rinvio a giudizio o la citazione a giudizio.

Sotto diverso profilo, poi, la regola dettata dall'art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen. non terrebbe conto della differenza intercorrente tra gli elementi che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio o la citazione a giudizio e i gravi indizi che legittimano l'applicazione di una misura cautelare. Questi - dovendo risultare idonei a fondare, secondo la giurisprudenza di legittimita', un giudizio di qualificata probabilita' sulla responsabilita' dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli avrebbero, infatti, una maggiore 'pregnanza' dei primi: e cio', in considerazione sia della diversa fase del procedimento in cui le misure cautelari ordinariamente intervengono (e, cioe', 'quella iniziale delle indagini preliminari'); sia della gravita' intrinseca delle misure stesse, le quali sono applicate a prescindere dal contraddittorio tipico del giudizio.

Per tali aspetti, la norma impugnata si rivelerebbe dunque lesiva tanto dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza, di cui all'art. 3 Cost.; quanto del precetto di obbligatorieta' dell'azione penale, enunciato dall'art. 112 Cost., venendo a limitare indebitamente l'autonomia del pubblico ministero nell'esercizio di tale azione.

La circostanza che - ad avviso del rimettente - la disposizione censurata non impedisca comunque al giudice per le indagini preliminari di respingere la richiesta di archiviazione e di disporre, quindi, l''imputazione coatta', non basterebbe a fugare i dubbi di legittimita' costituzionale. La richiesta 'obbligata' di archiviazione da parte del pubblico ministero comporterebbe, difatti, 'passaggi processuali' che possono risultare privi di giustificazione, in contrasto con le esigenze di economia processuale e con il principio di ragionevole durata del processo, espresso dall'art. 111, secondo comma, Cost.: quali, in specie, la fissazione dell'udienza prevista dall'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., l'imputazione coatta o l'indicazione di ulteriori indagini da compiere. Queste, d'altro canto, sarebbero finalizzate unicamente a raccogliere 'ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini' - conformemente a quanto prevede la norma impugnata con conseguente compromissione anche del principio di terzieta' del giudice, sancito dallo stesso...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT