N. 118 ORDINANZA 20 - 24 aprile 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,

Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Alessandro CRISCUOLO,

Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 171 e 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), articolo, quest'ultimo, censurato nel suo testo originario, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione), introdotto, a sua volta, dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n.

168, promosso dal Giudice di pace di S. Anastasia nel procedimento vertente tra D.P.A. e la Prefettura di Napoli con ordinanza del 5 luglio 2006, iscritta al n. 373 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 1° aprile 2009 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di S. Anastasia, con ordinanza del 20 giugno 2006, ha sollevato - in riferimento all'articolo 3 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 171 e 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), articolo, il secondo, censurato nel suo testo originario, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione), introdotto, a sua volta, dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168;

che, in punto di fatto, il remittente premette di dover conoscere del ricorso proposto - dal proprietario di un motociclo avverso il provvedimento prefettizio del 24 gennaio 2006 con il quale, essendo stata accertata, il 24 settembre 2005, a carico del conducente del veicolo l'infrazione contemplata dall'art. 171 del codice della strada (ovvero, il mancato uso del casco protettivo), veniva disposta la confisca del mezzo, ai sensi dell'art. 213, comma 2-sexies, del medesimo codice della strada;

che, cio' premesso, il giudice a quo - nel sottolineare che il ricorrente ha chiesto sollevarsi questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, deducendo la violazione degli artt. 3 e 27 Cost. (questione dalla quale dipende interamente l'esito del giudizio principale, giacche' 'il provvedimento impugnato e' assolutamente immune da vizi di legittimita' che possono condurre alla sua disapplicazione') assume che tale questione 'merita di essere considerata almeno sotto il profilo della disparita' di trattamento...

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