N. 117 ORDINANZA 20 - 24 aprile 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

O r d i n a n z a nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 206 e 224 del codice penale e degli artt. 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di minorenni), promosso dal Tribunale per i minorenni di Sassari nel procedimento penale a carico di D.G.

ed altri con ordinanza del 26 febbraio 2007, iscritta al n. 526 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 marzo 2009 il giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale per i minorenni di Sassari ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 31 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 206 e 224 del codice penale e degli artt.

37 e 38 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di minorenni), nella parte 'in cui consentono l'applicazione di una misura di sicurezza, e specialmente l'applicazione provvisoria, anche nei confronti di minori infraquattordicenni e persino di fanciulli molto giovani senza previsione di alcun limite minimo di eta';

che il giudice a quo premette che, con sentenza del 22 gennaio 2007, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988, il non luogo a procedere, per difetto di imputabilita', nei confronti di tre minori infraquattordicenni (uno di undici anni, gli altri di tredici), sottoposti ad indagini per i delitti continuati di cui agli artt. 609-bis, primo comma e secondo comma, numero 1), 609-ter, numero 2), e 609-octies cod. pen. (violenza sessuale aggravata di gruppo), commessi in concorso con altri quattro minori non imputabili ai danni di una minore nata il 12 febbraio 1997;

che, con detta sentenza, il medesimo Giudice aveva applicato in via provvisoria ai minori, ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.P.R.

n. 448 del 1988, la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario, da eseguire nelle forme del collocamento in comunita', per la durata di un anno, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni ai fini dell'instaurazione del procedimento per la verifica della pericolosita' previsto dall'art. 38 del medesimo decreto;

che, nell'udienza fissata ai sensi di tale disposizione, i difensori dei minori avevano eccepito, sotto plurimi profili, la nullita' della sentenza del Giudice per le indagini preliminari e, comunque, l'inefficacia della misura di sicurezza con essa applicata, chiedendone la revoca;

che, ad avviso del giudice a quo, tali eccezioni debbono ritenersi proponibili, in quanto volte a far valere nullita' assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, onde evitare la nullita' di tutti gli atti successivi (artt. 179 e 185 del codice di procedura penale), risultando, tuttavia, infondate;

che non avrebbe pregio, anzitutto, l'eccezione di nullita' della sentenza ai sensi dell'art. 178, comma 1, lettera b), cod.

proc. pen., in quanto emessa senza una preventiva richiesta del pubblico ministero, il quale si era limitato a chiedere l'archiviazione del procedimento e, con separato atto, l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza;

che, in base all'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988, difatti, la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilita' (art. 97 cod. pen.) deve essere pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, non appena accerti che l'imputato e' minore degli anni quattordici: e cio' in ossequio al principio ispiratore dell'intero processo minorile, per cui al minore - specie se infraquattordicenne - deve essere garantita la piu' rapida uscita dal processo, a tutela della sua personalita'; detta sentenza, d'altro canto, era il solo provvedimento con il quale - a norma dell'art. 37 del d.P.R. n. 448 del 1988 - poteva essere applicata provvisoriamente la misura di sicurezza richiesta dal pubblico ministero;

...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT