N. 116 ORDINANZA 20 - 24 aprile 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 166 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di Trieste nel procedimento penale a carico di S.S., con ordinanza del 21 maggio 2008, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1a serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 marzo 2009 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, con ordinanza del 21 maggio 2008, il Tribunale di Trieste ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 111, primo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 166 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che le notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno vengano effettuate all'amministratore nominato;

che, riferisce il rimettente, nel procedimento penale a carico di S.S. per il reato di cui all'art. 424 cod. pen., dalla certificazione del casellario giudiziale era risultato che, in data 9 febbraio 2006, il Giudice tutelare di Trieste aveva dichiarato aperta l'amministrazione di sostegno a carico dell'imputato;

che il decreto di citazione era stato notificato nel domicilio eletto, a mani del difensore dell'imputato, che tuttavia aveva lamentato la mancata previsione, nell'art. 166 cod. proc. pen., che le notifiche vengano effettuate all'amministratore di sostegno, cosi' come avviene per l'interdetto o per l'inabilitato, ove e' statuita la notifica al tutore o al curatore;

che, secondo il rimettente, la disciplina che regola l'istituto dell'amministrazione di sostegno, introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, non sarebbe qualitativamente diversa dagli strumenti gia' approntati dal codice civile in materia di sostegno a soggetti deboli, quali l'interdizione e l'inabilitazione, dato che la differenza tra gli istituti non si baserebbe sulla gravita' dell'infermita' del soggetto assistito;

che, di conseguenza, la limitazione operata dall'art. 166 cod. proc. pen. ai soli casi di interdizione ed...

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