Sentenza nº 100 da Constitutional Court (Italy), 05 Giugno 2015

RelatoreGiuseppe Frigo
Data di Resoluzione05 Giugno 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 100

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promossi dalla Corte d’appello di Milano con ordinanza del 19 giugno 2014, dal Tribunale ordinario di Verona con ordinanze del 28 e del 25 luglio 2014, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bergamo con ordinanza del 2 ottobre 2014 e dal Tribunale ordinario di Forlì con ordinanza del 23 settembre 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 187, 195 e 196 del registro ordinanze 2014 e ai nn. 15 e 17 del registro ordinanze 2015, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 45, 46 e 47, prima serie speciale, dell’anno 2014 e n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di costituzione di P.L., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 12 maggio 2015 e nella camera di consiglio del 13 maggio 2015 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

udito l’avvocato Roberto Brancaleoni per P.L.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza depositata il 19 giugno 2014 (r.o. n. 187 del 2014), la Corte d’appello di Milano ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), «nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento di ritenute certificate, dovute in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo d’imposta, ad euro 103.291,48» (recte: 103.291,38).

    La Corte rimettente premette di essere investita dell’appello proposto da una persona riconosciuta colpevole, in primo grado, del delitto previsto dalla norma censurata, per non aver versato entro il termine previsto per la dichiarazione annuale di sostituto d’imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti relative al periodo di imposta 2007, per un ammontare di euro 57.248 (superiore, dunque, alla soglia di punibilità prevista dal denunciato art. 10-bis, pari ad euro 50.000).

    La questione sarebbe, dunque, rilevante, non essendovi contestazione sull’effettiva debenza della somma indicata nel capo di imputazione.

    Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva che, con sentenza n. 80 del 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, puniva l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38. La Corte costituzionale ha ritenuto, in specie, lesiva del principio di eguaglianza la previsione, per il delitto di omesso versamento dell’IVA, di una soglia di punibilità (euro 50.000) inferiore a quelle stabilite per la dichiarazione infedele e l’omessa dichiarazione dagli artt. 4 e 5 del medesimo legislativo, prima delle modifiche introdotte dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, applicabili ai soli fatti commessi dopo il 17 settembre 2011 (rispettivamente euro 103.291,38 ed euro 77.468,53). In questo modo, infatti, veniva riservato un trattamento deteriore a comportamenti di evasione tributaria meno insidiosi e lesivi degli interessi del fisco, attenendo l’omesso versamento a somme di cui lo stesso contribuente si era riconosciuto debitore nella dichiarazione annuale dell’IVA.

    Ad avviso del giudice a quo, una conclusione analoga si imporrebbe anche con riguardo al delitto di omesso versamento di ritenute certificate, previsto dall’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, trattandosi di una fattispecie «gemella» a quella colpita dalla declaratoria di incostituzionalità, sia sul piano sostanziale che su quello formale.

    In entrambe le ipotesi delittuose, infatti, i detentori di somme di spettanza del fisco ne omettono il versamento alla scadenza temporale stabilita, pur dopo essersene riconosciuti debitori nelle rispettive dichiarazioni annuali e, nel caso dell’art. 10-bis, anche attraverso il rilascio delle certificazioni ai sostituiti: in assenza, quindi, di comportamenti fraudolenti o, comunque, decettivi nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

    Sul piano della struttura formale delle fattispecie, d’altro canto, apparirebbe significativo che l’art. 10-ter non preveda in modo esplicito né la misura della pena, né la soglia di rilevanza penale del fatto, rinviando per esse alla disposizione dell’art. 10-bis, della quale mutua così integralmente «l’impostazione».

    La norma censurata violerebbe, di conseguenza, l’art. 3 Cost. sia nel raffronto con le soglie di punibilità previste dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, prima della riforma operata dal d.l. n. 138 del 2011, sia nella comparazione con quella introdotta nell’art. 10-ter per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2014.

  2. – Con due ordinanze di analogo tenore, depositate il 25 e il 28 luglio 2014 (r.o. n. 196 e n. 195 del 2014), il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, «nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti anche per importi inferiori a 103.291,38 euro».

    Il giudice a quo premette di essere investito del processo nei confronti di una persona imputata del reato previsto dalla norma impugnata, per aver omesso di versare ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti in relazione agli anni di imposta 2009 (quanto all’ordinanza r.o. n. 195 del 2014) e 2010 (quanto all’ordinanza r.o. n. 196 del 2014), per un ammontare, rispettivamente, di euro 93.884 e di euro 60.108.

    Secondo il Tribunale veronese, la norma censurata violerebbe l’art. 3 Cost. anzitutto nel raffronto con l’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000. A seguito della sentenza n. 80 del 2014, quest’ultima disposizione punisce i fatti di omesso versamento dell’IVA, commessi fino al 17 settembre 2011, solo ove l’imposta non versata superi 103.291,38 euro; mentre l’art. 10-bis attribuisce rilievo penale all’omesso versamento di ritenute certificate quando l’importo non versato sia superiore a soli euro 50.000.

    Tale disparità di regime non troverebbe una spiegazione ragionevole nella diversa natura fiscale dell’obbligazione inadempiuta. La stessa strutturazione degli artt. 10-bis e 10-ter dimostrerebbe, infatti, come le due figure delittuose siano pienamente sovrapponibili sul piano del disvalore. L’art. 10-ter richiama, tanto in relazione alla soglia di punibilità che alla pena, l’art. 10-bis, presupponendo, così, una valutazione legislativa di assoluta equivalenza delle condotte incriminate: equivalenza che torna, d’altro canto, ad essere perfetta per le condotte successive al 17 settembre 2011.

    L’ordinanza r.o. n. 195 del 2014 rileva, altresì, che l’art. 10-bis è richiamato, quanto alla soglia di punibilità e alla pena, anche dall’art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000, in rapporto al delitto di indebita compensazione: figura criminosa applicabile anche alle compensazioni effettuate al fine di non corrispondere l’IVA. L’omesso versamento dell’IVA e delle ritenute certificate avrebbero, quindi, un regime identico nel caso di evasione realizzata mediante indebita compensazione, e, invece, un regime differenziato – fino al 17 settembre 2011 – per la mera omissione del versamento.

    L’art. 3 Cost. risulterebbe violato anche nel raffronto con gli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per le ragioni indicate nella citata sentenza n. 80 del 2014, estensibili alla norma incriminatrice di cui all’art. 10-bis. La dichiarazione infedele e l’omessa dichiarazione – per le quali gli artt. 4 e 5 prevedevano, sino al 17 settembre 2011, soglie di punibilità superiori – costituirebbero, infatti, illeciti incontestabilmente più gravi, sul piano dell’attitudine lesiva degli interessi del fisco, anche rispetto all’omesso versamento di ritenute certificate. Con il rilascio ai sostituiti della certificazione dell’avvenuta effettuazione delle ritenute il sostituto d’imposta renderebbe, infatti, palese e immediatamente accertabile dal fisco la propria inadempienza.

  3. – L’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 è censurato, in termini similari, anche dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bergamo con ordinanza depositata il 2 ottobre 2014 (r.o. n. 15 del 2015).

    Il giudice a quo riferisce di dover decidere, quale giudice dell’esecuzione, sulle istanze volte ad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671 del codice di procedura penale, in relazione ai reati oggetto di tre condanne definitive emesse nei confronti del soggetto istante, la prima delle quali attinente all’omesso versamento di ritenute certificate relative al periodo di imposta 2009, per un ammontare di euro 70.542,85. Di qui, dunque, la rilevanza...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT