N. 112 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 ottobre 2008

IL TRIBUNALE Ritenuto che deve essere sollevata - per i motivi di seguito esposti - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, cosi' come sostituito dall'art. 14 del d.l. 27 luglio 2005 n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge n. 155 del 31 luglio 2005, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, questione rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma, della Costituzione.

R i l e v a Nei confronti di Ferrara Emanuele Raimondo Calogero il G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta ha emesso - su richiesta del Procuratore della Repubblica - decreto di giudizio immediato contestandogli i reati p. e p. dagli artt. 116, comma XIII, d.lgs. n. 285/1992 (cosi' come modificato dal d.l. n. 117/2007, conv. con legge n. 1069 del 2 ottobre 2007) e 9, comma primo e secondo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 cosi' come modificato dalla legge n. 155 del 2005; in particolare, si imputa al prevenuto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza di avere contravvenuto 'alle prescrizioni inerenti alla stessa di vivere onestamente e rispettare le leggi' avendo egli condotto l'autovettura Fiat Stilo tg. CK*860*YB 'senza avere conseguito la patente di guida' (fatto commesso in San Cataldo, il 28 settembre 2007).

All'odierna udienza - esaurita la fase istruttoria del dibattimento - il tribunale ha inteso rimettere alla Corte costituzionale la questione concernente la legittimita' costituzionale della normativa cosi' come di' seguito illustrata.

Ed invero, la sanzione da comminare, in ipotesi di affermazione della penale responsabilita' dell'imputato, dovrebbe essere determinata avuto riguardo a quella prevista dalla disposizione della cui legittimita' costituzionale si dubita.

Segnatamente, a seguito della intervenuta sostituzione del disposto del comma secondo dell'art. 9 della legge n. 1423 del 1956, si e' affermato nella giurisprudenza di legittimita' un incontroverso indirizzo interpretativo a mente del quale - a differenza di quanto accadeva in passato, allorquando ogni violazione delle prescrizioni imposte all'atto della applicazione della misura di' prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. veniva...

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