N. 110 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 dicembre 2008

IL GIUDICE DI PACE Cosi' premette:

Richiama il ricorso, iscritto sub RG 8542/2007 dell'ufficio del giudice di pace in Trieste e proposto dal signor M.D., con l'avv.

Barbara Gottardo del Foro di Trieste avverso il Prefetto di Trieste Ufficio depenalizzazione, in reazione al provvedimento della predetta autorita' che, su segnalazione della Questura di Trieste, sospendeva per 12 mesi l'uso della patente al predetto signor M.D., a seguito di assunta violazione dell'art. 189, comma 6 e 7 del codice della strada.

L'applicazione del massimo della sanzione arrecava de piano grave pregiudizio economico al ricorrente, titolare di licenza di tassista con conseguente attivita' in Trieste. La detta licenza era stata acquistata con contratto di cessione dtazienda di data 9 agosto 2006 al prezzo di € 62.000,00, con prestito concesso dall'Unicredit Banca, prestito in corso di rimborso con ratei mensili di € 764,00 circa.

L'attivita' cosi' svolta costituiva l'unica fonte di reddito del ricorrente, con un compenso annuo di circa € 13.000,00, dovendo provvedere al mantenimento (€ 300,00 circa mensili) del figlio naturale minore G.M., affidato alla madre e figlio nato more uxorio, e coabitando con la propria madre titolare di pensione minima e quindi dovendo cosi' contribuire alle spese domestiche. Ne seguiva che la sospensione di 12 mesi dell'attivita' di tassista, impediva la propria attivita' lavorativa di tassista per ben 12 mesi, in consapute situazioni di difficolta' oggettive nel trovare oggi come oggi un lavoro adeguato, non consentendogli una forma di guadagno adeguato non solo per i doverosi obblighi di mantenimento del figlio e delle spese domestiche sopra richiamate, e impedendo altresi' di rimborsare il finanziamento concesso dall'Unicredit.

Su queste basi, in attesa delle decisioni penali che solo avrebbero configurato e sanzionato siffatta violazione, e in attesa delle relative decisioni, si concedeva mera sospensiva, di modo che ragionevolmente il signor M.D. potesse sostenere siffatte situazioni economiche.

A seguito di procedimento penale defmitivo di condanna, la sospensione della patente riprendeva vigore, per cui, in mera relazione alla causa sub RG 8542/2007 di questo Ufficio, il signor M.D. con l'avv. Barbara Gottardo del Foro di Trieste chiedeva rimettersi, con sospensiva, alla on. le Corte costituzionale la fattispecie accessoria della sospensione della patente sulle seguenti argomentazioni: a) nel provvedimento di condanna del...

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