Ordinanza nº 91 da Constitutional Court (Italy), 26 Maggio 2015

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione26 Maggio 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 91

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), nonché dell’art. 27-bis dell’Allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo), promosso dalla Commissione tributaria regionale del Lazio nel procedimento vertente tra il Codacons − Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori − ed il Ministero della giustizia, con ordinanza del 4 luglio 2013, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 28 aprile 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi gli avvocati Guglielmo Saporito, Raffaele Lupi e Carlo Rienzi per il Codacons, e l’avvocato dello Stato Barbara Tidore per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 4 luglio 2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 53 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), e dell’art. 27-bis dell’Allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo), nella parte in cui non prevedono, nell’ambito delle esenzioni dall’imposta di bollo, gli atti di natura giudiziale e processuale delle organizzazioni di volontariato;

che, in punto di rilevanza, il giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere in ordine all’appello proposto dal Codacons - Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (d’ora in avanti, «Codacons»), al fine di ottenere la riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale, con la quale è stato respinto il ricorso, proposto dallo stesso Codacons, avverso l’invito, emesso dal TAR del Lazio, al pagamento del contributo unificato previsto dall’art. 9 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A);

che, a fondamento dell’impugnativa, la parte ricorrente ha dedotto di essere esente dall’obbligo di pagamento del contributo unificato per le controversie relative all’oggetto della propria attività istituzionale, in qualità di Onlus impegnata nella difesa degli interessi dei consumatori;

che il giudice a quo osserva che l’art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel prevedere alcuni regimi di esenzione dal contributo unificato, stabilisce che «Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura […]»;

che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, cui fa rinvio il citato art. 10, l’art. 27-bis dell’Allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972 prevede l’esenzione dall’imposta stessa per gli «Atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) […]»;

che gli atti...

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