Ordinanza nº 88 da Constitutional Court (Italy), 15 Maggio 2015

RelatoreGiuseppe Frigo
Data di Resoluzione15 Maggio 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 88

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso dal Tribunale ordinario di Milano nel procedimento penale a carico di V.M. con ordinanza del 18 dicembre 2013, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Udito nella camera di consiglio del 29 aprile 2015 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza del 18 dicembre 2013, il Tribunale ordinario di Milano ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, prevede per il delitto di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) una soglia di punibilità inferiore a quelle stabilite per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione dagli artt. 4 e 5 del medesimo decreto legislativo, prima delle modifiche operate dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

che il giudice a quo premette di essere investito del processo penale nei confronti di una persona imputata del delitto previsto dalla norma censurata, per avere omesso, quale legale rappresentante di una società in nome collettivo, di versare l’IVA risultante dalla dichiarazione per l’anno 2008 – pari ad euro 67.878 – entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo (27 dicembre 2009);

che il rimettente dubita, peraltro, della legittimità costituzionale dell’art. 10-ter...

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