Sentenza nº 84 da Constitutional Court (Italy), 15 Maggio 2015

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione15 Maggio 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 84

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della Delibera della Giunta regionale della Regione Abruzzo 28 marzo 2013, n. 218 (Determinazioni inerenti il rilascio di autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell’art. 109 D.lgs. 3.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”– Ripartizione tra le Direzioni regionali di competenza afferenti al mare), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9 luglio 2013, depositato in cancelleria l’11 luglio 2013 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra enti 2013.

Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell’udienza pubblica del 14 aprile 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Fabio Francesco Franco per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 9 luglio 2013, depositato il successivo 11 luglio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Abruzzo, in relazione alla delibera adottata dalla Giunta della predetta Regione in data 28 marzo 2013, n. 218, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’8 maggio 2013, n. 17, recante «Determinazioni inerenti il rilascio di autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell’art. 109 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”– Ripartizione tra le Direzioni regionali di competenza afferenti al mare».

    Il ricorrente contesta che spetti alla Regione Abruzzo, ed in particolare alla Giunta regionale, introdurre, con la citata delibera, una norma di natura regolamentare, in base alla quale la movimentazione di materiali in ambiente marino, inferiore alla soglia dei 25.000 metri cubi, non è soggetta ad autorizzazione, ma ad una mera comunicazione all’Autorità regionale competente. Pertanto, chiede che venga annullata, almeno in parte qua, la predetta delibera.

    Quest’ultima, infatti, nella parte in cui esclude dal regime di autorizzazione la movimentazione di materiali in ambiente marino, inferiore alla soglia di 25.000 metri cubi, invaderebbe la sfera di competenza statale esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, ponendosi, peraltro, in contrasto con la normativa nazionale in materia e con i principi contenuti nelle convenzioni e negli accordi internazionali.

    1.1.– Il ricorrente premette in fatto che l’art. 24, comma 1, lettera d), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, è intervenuto a modificare il comma 2 dell’art. 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), rubricato «Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte», stabilendo che l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi è rilasciata dalle Regioni (fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali) in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

    Nelle more dell’adozione del citato decreto interministeriale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota circolare dell’11 aprile 2012, prot. n. 7433, ha comunicato a tutte le Regioni che le norme tecniche di riferimento avrebbero dovuto essere individuate in quelle contenute nel decreto del Ministero dell’ambiente 24 gennaio 1996 (Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico delle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino) e che, per la valutazione dei risultati delle analisi del materiale e l’espressione dei pareri inerenti alle autorizzazioni in argomento, avrebbero dovuto essere utilizzati i valori soglia previsti dal «Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini», redatto nel 2006 dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e dall’Istituto Centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) per conto del Ministero dell’ambiente e successivamente aggiornato nel 2007.

    Tanto premesso, il ricorrente ritiene che la Regione Abruzzo, con la delibera n. 218 del 2013 della Giunta, nell’assumere proprie determinazioni, nell’esercizio delle proprie competenze, al fine di disciplinare il rilascio delle autorizzazioni all’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo, abbia ecceduto dalle proprie competenze, introducendo una norma di carattere regolamentare in base alla quale la movimentazione di materiali in ambiente marino, inferiore alla soglia dei 25.000 metri cubi, non è più soggetta ad alcuna autorizzazione, essendo sufficiente una mera comunicazione all’Autorità regionale competente, in contrasto con la normativa nazionale ed internazionale vigente.

    L’obbligo dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività in esame discenderebbe sia dalla normativa nazionale, contenuta nell’art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 e nel d.m. 24 gennaio 1996, sia dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, quali il Protocollo alla Convenzione...

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