Sentenza nº 82 da Constitutional Court (Italy), 15 Maggio 2015

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione15 Maggio 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 82

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 28, commi 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11-ter, e 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promossi dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, dalla Regione siciliana, dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Sardegna e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con ricorsi notificati il 24, il 23-28, il 25, il 24 e il 25 febbraio 2012, depositati in cancelleria il 28 e il 29 febbraio, il 1°, il 2 e il 5 marzo 2012 e rispettivamente iscritti ai nn. 33, 34, 38, 39, 40, 47 e 50 del registro ricorsi 2012.

Visti gli atti di costituzione (di cui quattro fuori termine) del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 25 marzo 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi gli avvocati Luigi Manzi per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, per la Provincia autonoma di Trento e per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana, Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato in data 24 febbraio 2012 e depositato il successivo 28 febbraio 2012 (reg. ric. n. 33 del 2012), la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha promosso questioni di legittimità costituzionale, tra l’altro, degli artt. 28, comma 3, e 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, per violazione del Titolo VI, e in particolare degli artt. 69 e 79, nonché degli artt. 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); degli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); degli artt. 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); degli artt. 3, 117, 118 e 119 della Costituzione, «in combinato disposto» con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; dell’art. 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), nonché del principio di leale collaborazione.

    1.1.– La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol dubita della legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, in riferimento agli artt. 69, 79, 104 e 107 dello statuto speciale, oltre che con l’art. 3 Cost.

    Dopo aver ricordato che l’art. 28 ha ad oggetto il concorso alla manovra degli enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese, la ricorrente riporta il contenuto del comma 3, sottolineando come esso configuri una ulteriore rilevante sottrazione di risorse alle Regioni speciali, che si aggiunge a quelle già stabilite con altri interventi del legislatore statale. In particolare, la disposizione impugnata prevede che: «Con le procedure previste dall’articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall’anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le medesime procedure le Regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall’anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l’importo complessivo di 920 milioni è accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2».

    Ad avviso della ricorrente, il concorso richiesto, a decorrere dall’anno 2012, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, oltre che ai Comuni ricadenti nel territorio di alcune di esse (incluse le due Province autonome), non avrebbe alcuna base statutaria. Anzi, l’impugnato art. 28, comma 3, contrasterebbe sia con l’art. 69 dello statuto, laddove assicura alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol le risorse finanziarie necessarie all’esercizio delle sue funzioni, in particolare mediante la devoluzione di quote del gettito di talune entrate tributarie dello Stato riscosse nella Regione; sia, soprattutto, con l’art. 79 del medesimo statuto (come sostituito dalla lettera h del comma 107 dell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191), che disciplinerebbe in modo preciso, esaustivo ed esclusivo le regole secondo cui la Regione autonoma assolve gli «obblighi di carattere finanziario posti dall’ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale».

    La ricorrente, inoltre, sottolinea come quest’ultima disposizione configuri un regime speciale, che non può essere alterato unilateralmente dal legislatore ordinario – i cui interventi in materia non troverebbero dunque applicazione nella Regione speciale (art. 79, comma 4) – ma che potrebbe essere configurato solo con la procedura prevista dall’art. 104, primo comma, dello statuto, ossia «con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province». Ciò, in coerenza con il principio dell’accordo che, ad avviso della ricorrente, dominerebbe tutto il regime dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni speciali, riconosciuto anche nella giurisprudenza costituzionale (si richiamano le sentenze di questa Corte n. 133 del 2010; n. 82 del 2007; n. 353 del 2004; n. 98 del 2000; n. 39 del 1984).

    La ricorrente ritiene che il rinvio alle norme di attuazione dello statuto, in base all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), non dovrebbe trarre in inganno, per tre ordini di ragioni: in primo luogo, dal momento che già l’accantonamento di risorse finanziarie – pari complessivamente a 920 milioni – a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali, sarebbe di per sé lesivo delle prerogative regionali; in secondo luogo, perché l’art. 79 dello statuto, che così verrebbe ad essere derogato, sarebbe modificabile solo con l’apposita procedura di cui all’art. 104 del medesimo statuto (ossia «con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province»), e non in sede di attuazione; in terzo e ultimo luogo, posto che in tal modo si verrebbe a determinare un vincolo di contenuto per le norme di attuazione dello statuto. Su questi ultimi due elementi si fonda perciò la pretesa violazione degli artt. 104 e 107 dello statuto speciale.

    È oggetto di censura altresì il criterio di riparto dell’accantonamento determinato dal terzo periodo dell’art. 28, comma 3, impugnato, che deve aver luogo «proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009», in quanto non risulta essere stato in alcun modo pariteticamente concordato tra Stato e Regioni speciali.

    Ulteriori profili di illegittimità riguarderebbero, infine, il quarto periodo del medesimo art. 28, comma 3, impugnato, sulla base del quale «[p]er la Regione siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale, per effetto del comma 2». Ad avviso della ricorrente la disposizione, ancorché oscura, sarebbe interpretabile nel senso che la quota di risorse da addossare alla Regione siciliana andrebbe ridotta in corrispondenza delle minori risorse del Fondo sanitario destinate alla medesima Regione. Se così fosse, si configurerebbe un’alterazione in peggio per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, che sarebbe chiamata a contribuire al finanziamento parziale della sanità siciliana, in violazione dell’art. 3 della Cost. – con censura reputata analoga ad altra già ritenuta ammissibile (e infondata) dalla Corte nella sentenza n. 16 del 2010 – e dell’autonomia finanziaria e amministrativa della Regione.

    La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol dubita altresì della legittimità costituzionale dell’art. 48, commi 1 e 1-bis, del medesimo d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, in riferimento agli artt. 69, 79, 103, 104 e 107 dello statuto speciale, oltre che delle relative norme di attuazione (in particolare gli...

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