Sentenza nº 86 da Constitutional Court (Italy), 15 Maggio 2015

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione15 Maggio 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 86

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, Servizi ispettivi di finanza pubblica − del 26 novembre 2013, n. 97572, con la quale sono state trasmesse due relazioni sulla verifica amministrativo-contabile eseguita presso la Regione Liguria dal 20 maggio 2013 al 27 giugno 2013; della relazione del 15 ottobre 2013 avente ad oggetto gli scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica; e della relazione del 15 ottobre 2013 avente ad oggetto le spese per il personale, promosso dalla Regione Liguria con ricorso notificato il 31 gennaio-4 febbraio 2014, depositato in cancelleria il 14 febbraio 2014 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra enti 2014.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 28 aprile 2015 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi l’avvocato Luigi Cocchi per la Regione Liguria e l’avvocato dello Stato Giovanni Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ricorso notificato il 31 gennaio-4 febbraio 2014 e depositato in cancelleria il 14 febbraio 2014, la Regione Liguria ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri per l’annullamento, previa dichiarazione di non spettanza allo Stato, della nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, Servizi ispettivi di finanza pubblica − in data 26 novembre 2013, n. 97572, con la quale sono state trasmesse due relazioni sulla verifica amministrativo-contabile eseguita presso la Regione Liguria dal 20 maggio 2013 al 27 giugno 2013; e per l’annullamento delle suddette relazioni, entrambe redatte in data 15 ottobre 2013 e aventi ad oggetto, la prima, gli scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), e, la seconda, le spese per il personale, ai sensi dell’art. 60, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

  2. − Riferisce la ricorrente che, in seguito ad una nota in data 14 maggio 2013 del Ragioniere generale dello Stato, veniva eseguita, dal 20 maggio 2013 al 27 giugno 2013, una verifica ispettivo-contabile avente ad oggetto la gestione finanziaria e le spese del personale della Regione Liguria. All’esito di tale verifica erano redatte, in data 15 ottobre, due distinte relazioni contenenti i risultati dell’ispezione eseguita, relative, l’una, alla verifica di eventuali scostamenti finanziari dagli obiettivi di finanza pubblica sotto il profilo di bilancio e finanziario, l’altra, alla verifica delle spese per il personale, con particolare riguardo agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati.

    In entrambe le relazioni erano rilevate alcune irregolarità e, nella nota del 26 novembre 2013 con cui esse erano trasmesse alla Regione, si invitava quest’ultima ad adottare i provvedimenti idonei e ad informare il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle iniziative intraprese. Si comunicava, inoltre, l’invio delle relazioni alla Corte dei conti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 60, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001; la ricorrente ritiene che fosse prefigurata, infine, l’assunzione di iniziative per sanare le irregolarità e le carenze emerse dall’ispezione (così veniva, infatti, intesa, dalla difesa regionale, l’espressione «si resta in attesa di conoscere l’esito»).

    2.1.− Osserva, anzitutto, la difesa della Regione Liguria che la relazione con la quale sono sollevati rilievi critici sulla gestione dell’attività finanziaria e di bilancio pretenderebbe di rinvenire il proprio fondamento nell’art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009, così come novellato dall’art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213.

    L’art. 14 comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 196 del 2009 consente allo Stato di attuare verifiche...

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