Sentenza nº 67 da Constitutional Court (Italy), 24 Aprile 2015
Relatore | Giancarlo Coraggio |
Data di Resoluzione | 24 Aprile 2015 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 67
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO
- Paolo GROSSI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 10 e del relativo Allegato 1, per la parte che riguarda le Province siciliane, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68, promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 3-4 luglio 2014, depositato in cancelleria il successivo 10 luglio ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2014.
Visto latto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 10 marzo 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;
uditi lavvocato Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e lavvocato dello Stato Alessandro Maddalo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
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− Con ricorso notificato il 3-4 luglio 2014, depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 10 luglio ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2014, la Regione siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale dellart. 10 e del relativo Allegato 1, per la parte che riguarda le Province siciliane, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68, in riferimento allart. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e allart. 2, primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).
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− Espone la ricorrente che lart. 10 del d.l. n. 16 del 2014 ha operato nei confronti delle Province siciliane una riduzione di risorse pari ad euro 96.844.327, come si rileva dal citato Allegato 1, prevedendo, altresì, il recupero delle somme, in caso di incapienza, a valere sui versamenti dellimposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Limposta in questione, quale tributo erariale di spettanza regionale, ricade nellambito di applicazione dellart. 36 dello statuto siciliano e dellart. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 e, pertanto, la norma impugnata si profila, per la parte riguardante le Province siciliane, illegittima.
La disposizione censurata prevede, al comma 1: «Per lanno 2014, sono confermate le modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio già adottate con decreto del Ministro dellinterno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per lanno 2014 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dellinterno, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze. Salvo quanto previsto dal comma 2 dellarticolo 20, sono parimenti confermate, le riduzioni di risorse per la revisione della spesa di cui allarticolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati nellallegato 1 al presente decreto», e al comma 2: «Per lanno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dellinterno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dallarticolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute».
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− A sostegno della prospettata illegittimità costituzionale, la Regione siciliana rileva quanto segue, in ragione di quanto stabilito dallart. 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, richiamato nella norma impugnata, tenuto conto di quanto statuito dalla sentenza n. 97 del 2013 della Corte costituzionale.
Il citato art. 16, comma 7, prevede la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dellart. 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), del fondo perequativo, come...
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