Sentenza nº 65 da Constitutional Court (Italy), 17 Aprile 2015
Relatore | Mario Rosario Morelli |
Data di Resoluzione | 17 Aprile 2015 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 65
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dellart. 35, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, promossi dalla Regione autonoma Valle dAosta/Vallée dAoste, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione siciliana e dalla Provincia autonoma di Bolzano, notificati il 23-25, il 25 ed il 23 maggio 2012, depositati in cancelleria il 28, il 29 ed il 31 maggio 2012, rispettivamente iscritti ai nn. 81, 84, 85 e 86 del registro ricorsi 2012.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 25 marzo 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;
uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle dAosta/Vallée dAoste, Marina Valli per la Regione siciliana, Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento e lavvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
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Con i quattro ricorsi in epigrafe − resistiti dal costituito Presidente del Consiglio dei ministri che, per il tramite dellAvvocatura generale dello Stato, ne ha eccepito la non fondatezza − le Regioni Valle dAosta/Vallée dAoste e Sicilia e le Province autonome di Trento e Bolzano, sia pur con distinto riferimento a plurimi parametri dei rispettivi statuti di autonomia, hanno tutte impugnato (per i motivi di cui si dirà nel Considerato in diritto), lart. 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, nella parte in cui detta norma prevede che «In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dellaccisa sullenergia elettrica [ ] il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsto dallarticolo 28, comma 3, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2012 [ ] ».
La sola Regione siciliana ha esteso limpugnazione anche alla disposizione (accessoria) di cui al successivo comma 5 del medesimo art. 35, con la quale si...
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SENTENZA Nº 202301903 di Consiglio di Stato, 03-02-2023
...dall’amministrazione resistente. Tali disposizioni sono state oggetto di sindacato da parte della Corte costituzionale che, con sentenza n. 65 del 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35, commi 4 e 5, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 “nella parte in cui l’incr......
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