Ordinanza nº 61 da Constitutional Court (Italy), 16 Aprile 2015
Relatore | Paolo Grossi |
Data di Resoluzione | 16 Aprile 2015 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 61
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dellart. 1, commi 25, 28 e 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2013), promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento con ricorsi notificati, rispettivamente, il 25 febbraio-4 marzo e il 27 febbraio 2013, depositati in cancelleria il 4 e il 5 marzo 2013, ed iscritti ai nn. 30 e 35 del registro ricorsi 2013.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 24 marzo 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi;
uditi gli avvocati Michele Costa e Cristina Bernardi per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e lavvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 25 febbraio-4 marzo 2013, e depositato in cancelleria il 4 marzo 2013 (iscritto al n. 30 del registro ricorsi dellanno 2013), la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso, tra laltro, questioni di legittimità costituzionale dellart. 1, commi 25, lettera b), numero 4), 28 e 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2013);
che la ricorrente deduce che il comma 25 dellart. 1 della legge n. 228 del 2012 modifica lart. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, aumentando limporto del contributo unificato dovuto per determinate tipologie di controversie avanti la giustizia amministrativa (che il successivo comma 27 aumenta della metà il contributo previsto per il giudizio di impugnazione); e che il comma 28 stabilisce che il maggior gettito conseguente da questi aumenti è versato allentrata del bilancio statale per essere destinato alla realizzazione di interventi urgenti in materia di...
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