Ordinanza nº 61 da Constitutional Court (Italy), 16 Aprile 2015

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione16 Aprile 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 61

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 25, 28 e 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2013), promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento con ricorsi notificati, rispettivamente, il 25 febbraio-4 marzo e il 27 febbraio 2013, depositati in cancelleria il 4 e il 5 marzo 2013, ed iscritti ai nn. 30 e 35 del registro ricorsi 2013.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 24 marzo 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi gli avvocati Michele Costa e Cristina Bernardi per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 25 febbraio-4 marzo 2013, e depositato in cancelleria il 4 marzo 2013 (iscritto al n. 30 del registro ricorsi dell’anno 2013), la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 25, lettera b), numero 4), 28 e 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2013);

che la ricorrente deduce che il comma 25 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 modifica l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, aumentando limporto del contributo unificato dovuto per determinate tipologie di controversie avanti la giustizia amministrativa (che il successivo comma 27 aumenta della metà il contributo previsto per il giudizio di impugnazione); e che il comma 28 stabilisce che il maggior gettito conseguente da questi aumenti è versato allentrata del bilancio statale per essere destinato alla realizzazione di interventi urgenti in materia di...

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