Sentenza nº 47 da Constitutional Court (Italy), 26 Marzo 2015
Relatore | Giancarlo Coraggio |
Data di Resoluzione | 26 Marzo 2015 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 47
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 14 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), promosso dal Tribunale ordinario di Torino nel procedimento vertente tra la Elettronica industriale spa e il Comune di Torino ed altra, con ordinanza del 14 dicembre 2012, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dellanno 2013.
Visti latto di costituzione della Elettronica industriale spa, nonché latto di intervento della Regione Piemonte;
udito nelludienza pubblica del 10 febbraio 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;
uditi gli avvocati Giovanni Mangialardi per la Elettronica industriale spa e Giovanna Scollo per la Regione Piemonte.
Ritenuto in fatto
-
Con ordinanza del 14 dicembre 2012, il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato, in riferimento allart. 117, primo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellart. 14 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), il quale, nellambito degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione, prevede che «1. I gestori o i proprietari degli impianti provvedono agli oneri derivanti dal compimento delle attività tecniche ed amministrative di cui allarticolo 7, comma 1, lettera d), limitatamente agli impianti per teleradiocomunicazioni e concernenti le istruttorie e i sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni. I gestori o i proprietari degli impianti versano le relative somme al comune e alla provincia competente, nella misura rispettivamente dellottanta e del venti per cento, secondo gli importi fissati nellatto di cui allarticolo 5, comma 2. 2. I comuni concorrono agli oneri derivanti dallattività di controllo esercitata dallARPA in misura non inferiore al quaranta per cento. 3. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata leventuale variazione, dintesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, della misura di cui al comma 1. 4. Gli oneri a carico degli esercenti elettrici sono quelli previsti dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale».
-
Il giudice a quo premette che, con ingiunzione di pagamento n. 8311330000007, la Soris spa (società concessionaria della riscossione dei crediti del Comune di Torino) e il Comune di Torino richiedevano alla Elettronica Industriale spa il pagamento delle spese per diritti di istruttoria, relativi alle domande di autorizzazione ed alle denunce di inizio attività presentate dalla esponente per linstallazione di impianti di radiocomunicazione, ai sensi dellart. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). E ciò in forza della delibera della Giunta regionale del Piemonte 5 settembre 2005, n. 16-757 la quale, in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e della legge reg. Piemonte n. 19 del 2004, aveva definito gli aspetti tecnici relativi alla localizzazione, allinstallazione, alla modifica ed al controllo degli impianti fissi per la telecomunicazione, prevedendo il pagamento, a carico dei privati, delle spese per le attività istruttorie sulle domande presentate dai medesimi, recepita dalla delibera di Giunta comunale 4 dicembre 2007, n. 09001/016 che determinava i riferiti impatti per gli impianti localizzati nel territorio torinese. La società Elettronica Industriale proponeva opposizione avverso lingiunzione di pagamento, lamentando...
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