Ordinanza nº 52 da Constitutional Court (Italy), 26 Marzo 2015
Relatore | Giuliano Amato |
Data di Resoluzione | 26 Marzo 2015 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 52
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 8, 8-bis e 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), nel combinato disposto con gli artt. 1829 del codice civile, 32 e 50 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sullassegno bancario, sullassegno circolare e su alcuni titoli speciali dellIstituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), promosso dal Giudice di pace di Acireale nel procedimento vertente tra M.L. e Poste Italiane spa, con ordinanza del 21 gennaio 2010, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dellanno 2014.
Visto latto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato.
Ritenuto che, con ordinanza depositata il 21 gennaio 2010, il Giudice di pace di Acireale ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 8, 8-bis e 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), come modificati dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dellarticolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nel combinato disposto con gli artt. 1829 del codice civile, 32 e 50 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sullassegno bancario, sullassegno circolare e su alcuni titoli speciali dellIstituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), nella parte in cui prevedono che, in caso di mancato pagamento di un assegno bancario per difetto di provvista, la banca comunichi lavvio delle procedure di revoca dellautorizzazione ad emettere assegni e di segnalazione alla centrale di allarme interbancaria («CAI»), anche laddove il traente abbia provveduto al pagamento del titolo di credito ed il beneficiario non abbia avviato alcuna iniziativa per il recupero del credito;
che il Giudice di pace premette di essere chiamato a decidere in ordine alla domanda, proposta da un correntista della società convenuta, Poste Italiane spa, al fine di ottenere laccertamento della responsabilità della stessa convenuta, in particolare per avere avviato le procedure di revoca dellautorizzazione ad emettere assegni e di segnalazione presso la CAI, previste per lemissione di assegni senza provvista, ancorché nel caso in esame listituto di credito fosse a conoscenza della circostanza che lassegno postale emesso dallattore era stato interamente pagato al beneficiario;
che il rimettente, ravvisando molteplici profili di illegittimità nella condotta posta in essere dalla società convenuta, evidenzia che le disposizioni censurate − come modificate dagli artt. da 28 a 36 del d.lgs. n. 507 del 1999 − determinerebbero la violazione dellart. 3 Cost., attesa la manifesta disparità di trattamento tra i soggetti che, emesso un titolo in assenza di provvista, non adempiono agli obblighi previsti dallart. 3 della legge n. 386 del 1990 e non comunicano tali adempimenti allistituto segnalante; e coloro che, emesso un titolo senza provvista, pur avendo adempiuto nel termine a tali obblighi, tuttavia non comunicano, ovvero comunicano in ritardo, gli adempimenti allistituto di credito;
che viene inoltre denunciato un ingiustificato trattamento di favore per le banche e gli altri istituti di credito, i...
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