N. 96 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 luglio 2008

IL GIUDICE DI PACE Nella causa, (iscritta al n. 610 c/RG 2006 del gia' ufficio di Voltri ora unificato in un unico ufficio genovese), promossa ex art.

204-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e artt. 22 e 22-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche, con ricorso tempestivo, da avv. Paolo Momigliano legale rappresentante, pro tempore, della AMIU S.p.A. - Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana di Genova, (di seguito AMIU) rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pugliese, nel cui studio in Genova, via XX Settembre, 8/16, e' elettivamente domiciliato, avverso al verbale di contestazione n. 700004422628 emesso in data 7 giugno 2003 dalla Polizia stradale di Savona per la violazione dell'art. 180, comma 7 del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285, con il quale gli era stata irrogata, quale proprietario responsabile in solido, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 37,00 con l'obbligo di esibire ex art. 180, comma 8 dello stesso d.lgs. la carta di circolazione;

Nella descrizione dei fatti l'AMIU sosteneva:

che all'atto dell'accertamento, alla guida del veicolo AUTC targato AL777SD, di proprieta' dell'AMIU, si trovava il sig.

Bencardino Massimo dipendente della predetta societa' indicato come responsabile in solido della sanzione;

che a richiesta degli agenti accertatori il sig. Bencardino esibiva oltre alla propria patente di guida, fotocopia della carta di circolazione autenticata dal responsabile del servizio aziendale sig.

Mauro Cerulli;

che tuttavia gli agenti della Polizia stradale di Savona, non ritenendo idonea la fotocopia della carta di circolazione, sanzionavano il Bencardino per la violazione dell'art. 180, commi 1 e 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e redigevano il verbale indicato in premessa, procedendo alla contestazione immediata della violazione;

che l'AMIU provvedeva prontamente, nei termini previsti, ad esibire l'originale della carta di circolazione.

In via preliminare, la soc. AMIU sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 180, comma 4 del predetto d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui consente per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente di tenere a bordo, in sostituzione dell'originale, una fotocopia della carta di circolazione autenticata dal proprietario, senza estendere alle societa' come l'AMIU, avente le stesse caratteristiche per l'esercizio di un servizio pubblico essenziale, per la notevole mole di veicoli adibiti allo scopo sociale, per le medesime esigenze di gestione e controllo centralizzato dei veicoli e della loro manutenzione, per il grande numero di dipendenti adibiti alla guida, e per il pericolo di smarrimento dell'originale, che creerebbe gravi problemi all'efficacia e tempestivita' del servizio, nel caso di raccolta dei rifiuti urbani, cio' in contrasto con il principio di cui all'art. 3 della Carta costituzionale.

Nel ricorso la soc. AMIU faceva riferimento a precedenti relativi a sanzioni aventi lo stesso oggetto.

In particolare in un primo caso, con ricorso all'ufficio del Giudie di pace di Genova, l'AMIU depositava gli atti di un procedimento identico a quello di cui qui si tratta. In tale procedimento, il Prefetto di Genova, in accoglimento degli stessi motivi qui esposti, riconoscendoli fondati, procedeva, in via di autotutela, all'archiviazione del relativo verbale ed il giudice definiva il giudizio, senza affrontare la sollevata questione di incostituzionalita', per la cessata materia del contendere.

In un secondo caso un altro ricorso nanti al Giudice di pace di Genova Sestri Ponente, con la stessa eccezione preliminare e identici fatti, con incomprensibile incoerenza, in questa occasione, la Prefettura di Genova resisteva chiedendo il rigetto dell'opposizione e il ristoro delle spese del giudizio. Il procedimento veniva definito dal giudice di pace, che seppur riconoscendo validi i motivi di incostituzionalita' sollevati, ritenendo di non dover ricorrere al sindacato della Corte costituzionale, perche' a suo giudizio poco importante l'argomento, accoglieva in applicazione del buon senso, il ricorso e annullava il verbale opposto.

In un terzo caso la Corte d'appello di Genova, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 776 del 14 novembre 2005 decidendo del gravame ad una sentenza del tribunale del lavoro, nella motivazione, analizzando in un diverso contesto, ma in relazione all'applicazione dell'art. 180, comma 4 laddove l'AMIU 'prospettava una interpretazione corretta costituzionalmente della norma nella parte in cui consente la fotocopia della carta di circolazione per i mezzi di trasporto pubblico di persone e non quello di cose, richiamando il principio, piu' volte espressamente richiamato da Giudice delle leggi, ed in base al quale tra due interpretazioni possibili di una norma, deve essere accolta quella costituzionalmente corretta' osservava: 'un dubbio di costituzionalita' (del comma 4 dell'art. 180 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) esiste perche' i due tipi di pubblico servizio differiscono tra di loro per un fattore estrinseco, cioe' il bene trasportato (persone o merci) ma per tutto il resto le situazioni con riferimento alla tipologia della natura dell'attivita' e dell'elevato numero di...

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