N. 93 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 2008

LA CORTE D'APPELLO Sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'ultima udienza ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di lavoro iscritta al n. R.G.L. n. 703/2007 promossa da: Poste Italiane S.p.A. con domicilio eletto in Venezia presso avvocato Perulli, avvocati Perulli - Peron, contro Stefano Rodighiero con domicilio eletto in Venezia presso avvocato Gusmitta, avvocati Gusmitta - Sanna.

P r e m e s s o 1) Che con sentenza n. 248/2006 emessa dal Tribunale di Verona il giudice del lavoro accertava l'illegittimita' del termine apposto al contratto stipulato il 28 giugno 2002 e per l'effetto, dichiarava che il ricorrente, sig. Rodighiero Stefano, dovesse considerarsi assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° luglio 2002. Condannava quindi la societa' datrice al ripristino del rapporto di lavoro e a pagare al ricorrente con decorrenza dal 13 ottobre 2004 - data della messa in mora - le retribuzioni medio tempore non corrisposte maggiorate di rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato.

2) Riteneva il giudice illegittimo il termine apposto nel contratto in quanto in contrasto con l'art. 1, d.lgs. n. 368/2001 non essendo state indicate le concrete 'ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo' richiamate dall'articolo, tali da giustificare l'apposizione del termine, ed anzi essendo risultata formulata l'indicazione delle suddette in modo generico e privo di riscontro oggettivo. Il Giudicante concludeva, quindi, che nel caso di specie, il datore di lavoro aveva violato la disposizione del comma 2 del ricordato articolo del d.lgs. n. 368/2001 ('L'apposizione del termine e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono speficate le ragioni di cui al comma 1', essendo l'indicazione delle ragioni giustificatrici talmente generica e varia che risulta 'non verificabile quale fosse la concreta ragione legittima l'assunzione del ricorrente'. Questa interpretazione raccoglieva le indicazioni dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70 CE, della quale il d.lgs. n. 368/2001 costituisce attuazione, che, nella clausola 3 delle 'definizioni', recita: 'ai fini del presente accordo, il termine lavoratore a tempo determinato indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine e' determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico'.

3) Riguardo alle conseguenze il giudice di primo grado si richiamava a quella giurisprudenza oramai costante secondo la quale alla nullita' del termine di un contratto di lavoro consegue la conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato a far tempo dall'instaurazione del rapporto con obbligo di riammissione in servizio e di pagamento delle retribuzioni a partire dal momento in cui il lavoratore ha offerto la propria prestazione lavorativa (vedasi, per tutte, la pronuncia della Suprema Corte 21 maggio 2008, n. 12985).

4) Presentava appello Poste Italiane S.p.A. e si costituiva nel giudizio parte appellata.

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