N. 100 ORDINANZA 1 - 2 aprile 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 3-bis della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario 'collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002'), promossi dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria sui ricorsi proposti dalla Regione Calabria contro l'Enel Produzione s.p.a. e l'Eni s.p.a. con due ordinanze del 4 luglio 2007, iscritte ai nn. 107 e 149 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 17 e 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di costituzione della Regione Calabria, dell'Enel Produzione s.p.a. e dell'Eni s.p.a.;

Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2009 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi gli avvocati Pierpaolo Salvatore Pugliano per la Regione Calabria, Livia Salvini per l'Enel Produzione s.p.a. e Gregorio Leone per l'Eni s.p.a.

Ritenuto che con ordinanza del 4 luglio 2007 (reg. ord. n. 149 del 2008) la Commissione tributaria regionale per la Calabria ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3-bis della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario 'collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002'), in riferimento agli artt. 23, 53, 117 e 119 della Costituzione;

che il giudice rimettente precisa di essere chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto dalla Regione Calabria avverso una sentenza della Commissione tributaria provinciale, con cui e' stato 'dichiarato inapplicabile' un atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione, in capo ad Eni s.p.a., relativo alla 'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano', 'istituita', secondo il giudice a quo, dalla norma impugnata;

che la Commissione tributaria di primo grado sarebbe giunta a tale conclusione a seguito della disapplicazione dell'art. 3-bis censurato per contrasto con le direttive comunitarie n. 92/12/CEE (Direttiva del Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa) e n. 92/81/CEE (Direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali);

che secondo il rimettente, tuttavia, rispetto a tale profilo di compatibilita' comunitaria e all'esperimento di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, 'assume rilievo preliminare la questione di ordinamento interno' concernente il contrasto tra la norma impugnata e gli artt. 117, 119, 23 e 53 della Costituzione;

che, in particolare, il legislatore regionale non avrebbe potuto esercitare nel caso di specie alcun 'potere impositivo';

che, quanto agli artt. 117 e 119 della Costituzione, sarebbero violati i 'criteri di riparto della potesta' di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT