Sentenza nº 34 da Constitutional Court (Italy), 12 Marzo 2015
Relatore | Giuliano Amato |
Data di Resoluzione | 12 Marzo 2015 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 34
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dellart. 42, comma 3, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010), promossi dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con due ordinanze del 28 dicembre 2012, iscritte ai nn. 200 e 201 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dellanno 2013.
Visti gli atti di costituzione della SIELPA − Società industria estrazione lavorazione pietre ed affini srl e della Regione Marche;
visti gli atti di intervento della curatela fallimentare della SIELPA;
udito nelludienza pubblica del 10 febbraio 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato;
uditi gli avvocati Alessandro Lucchetti per la curatela fallimentare della SIELPA − società industria estrazione lavorazione pietre ed affini srl e Stefano Grassi per la Regione Marche.
Ritenuto in fatto
-
− Con due ordinanze di analogo tenore del 28 dicembre 2012, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dellart. 42, comma 3, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010), in riferimento allart. 3 della Costituzione, nonché allart. 117, primo comma, Cost., in relazione allart. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali CEDU (Protezione della proprietà).
La disposizione censurata stabilisce che «Le tariffe di cui al comma 1 dellarticolo 17 della L.R. n. 71/1997, come sostituito dallarticolo 24 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008), si applicano anche alle convenzioni già stipulate alla data di entrata in vigore della medesima L.R. n. 19/2007 relativamente ai materiali estratti a decorrere dal 1° gennaio 2009».
1.1.− Ad avviso del rimettente tale disposizione, disponendo lestensione degli incrementi tariffari concernenti lattività di cava, previsti dallart. 24 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008), anche alle convenzioni precedenti, determinerebbe uningiustificata lesione dellaffidamento nella certezza dei rapporti giuridici, atteso che la legge regionale del 2007 aveva espressamente escluso dagli aumenti le convenzioni in essere alla data della sua entrata in vigore.
1.2.− La disposizione in esame, inoltre, non realizzerebbe il giusto equilibrio tra le esigenze imperative di interesse generale e limprescindibile garanzia dei diritti fondamentali delluomo, richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in quanto lintervento legislativo censurato sarebbe motivato unicamente da finalità di riequilibrio dei conti.
1.3.− Il Consiglio di Stato è investito di due distinti ricorsi proposti dalla Società industria estrazione lavorazione pietre e affini srl (dora in avanti, «SIELPA»), contro la Regione Marche, la Provincia di Macerata, nonché, rispettivamente, i Comuni di San Severino Marche e di Cingoli, per la riforma delle sentenze del TAR Marche, nella parte in cui hanno accertato il diritto dei Comuni a percepire lincremento del contributo per lattività estrattiva.
1.4.− Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo osserva come leffetto lesivo derivi dallestensione dellincremento tariffario, stabilito dalla legge regionale del 2007, alle concessioni già stipulate a quella data.
Pertanto, è lart. 42, comma 3, della legge regionale n. 31 del 2009, che la società di estrazione ha interesse a rimuovere, e non già la disposizione del 2007 come invece assumeva la Regione resistente giacché, in tal modo, lappellante si sottrarrebbe allaumento disposto in via legislativa.
Di qui, ad avviso del rimettente, la rilevanza della questione, dal momento che laccoglimento della domanda principale azionata dalla società appellante richiederebbe lannullamento della disposizione regionale censurata, sulla quale si fonda la richiesta di pagamento.
1.5.− Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, secondo il Consiglio di Stato tale previsione violerebbe, anzitutto, lart. 3 Cost., sotto il profilo della sua irragionevolezza, per lingiustificata lesione dellaffidamento, apprezzabile sotto diversi profili.
1.5.1.− In primo luogo, nellestendersi alle convenzioni in essere alla data della sua entrata in vigore (espressamente fatte salve solo due anni prima), la disposizione censurata introdurrebbe un aumento indiscriminato delle tariffe per tutti gli operatori. Né assumerebbe alcun pregio il rilievo della difesa regionale secondo cui la norma avrebbe lo scopo di parificare la situazione degli operatori sottoposti allincremento tariffario rispetto a quelli ad esso non soggetti.
Ad avviso del giudice a quo, infatti, sarebbe proprio lequiparazione di queste due categorie a rivelarsi irragionevole, vista la sostanziale diversità delle rispettive posizioni, dal momento che solo per i primi lincremento non può dirsi inaspettato, costituendo invece un elemento conosciuto nel necessario calcolo di convenienza, prodromico allavvio di uniniziativa imprenditoriale.
1.5.2.− Dal punto di vista quantitativo, poi, la misura dellincremento tariffario sarebbe tale da determinare, al quinto anno di efficacia del contratto, e a parità di materiale estratto, un aumento di circa un terzo dellonere economico; quindi, secondo il rimettente, lincremento sarebbe notevolmente superiore alladeguamento ISTAT originariamente convenuto, in base allart. 17, comma 2, della legge reg. Marche 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive).
1.5.3.− Osserva ancora il rimettente che, pur dovendosi in astratto ammettere la possibilità di determinazione tariffaria con atto legislativo, lequilibrato bilanciamento tra le esigenze di raggiungimento degli obiettivi di bilancio da parte dei pubblici poteri ed il correlativo sacrificio economico imposto ai privati, esigerebbe, in linea di principio, una sede amministrativa di ponderazione degli opposti interessi, al fine di consentire ai secondi di rappresentare le proprie posizioni e le conseguenze che lintervento determinerebbe per gli equilibri economico-finanziari delle attività imprenditoriali.
1.5.4.− Infine, ad avviso del Consiglio di Stato, a legittimare la previsione censurata non potrebbe neppure invocarsi come fa la Regione resistente una rinnovata concezione del contributo per attività estrattiva, volto ad addossare agli operatori del settore la compromissione dei valori paesaggistico-ambientali, in quanto una simile opzione di politica legislativa non emergerebbe in alcun modo dal contenuto e dalle finalità della normativa censurata, che ha ad oggetto la manovra finanziaria triennale della Regione.
1.6.− Il rimettente prospetta anche un secondo profilo di illegittimità costituzionale della disposizione regionale, rilevandone il contrasto con lart. 117, primo comma, Cost., in relazione allart. l del Primo Protocollo addizionale alla CEDU (Protezione della proprietà).
La disposizione in esame, infatti, non realizzerebbe quei giusti equilibri tra le esigenze imperative di interesse generale e limprescindibile garanzia dei diritti fondamentali delluomo che, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, si imporrebbero come limite allingerenza dei pubblici poteri.
Dallintervento normativo censurato, infatti, non emergerebbe alcun bilanciamento, essendo esso motivato...
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