Ordinanza nº 36 da Constitutional Court (Italy), 12 Marzo 2015
Relatore | Giuliano Amato |
Data di Resoluzione | 12 Marzo 2015 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 36
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso dal Consiglio di Stato nel procedimento vertente tra G.G. e lIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con ordinanza del 15 aprile 2014, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dellanno 2014.
Visto latto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell11 febbraio 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato.
Ritenuto che con ordinanza depositata il 15 aprile 2014, il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento allart. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellart. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) − come modificato dallart. 1-sexies del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688 (Manovre urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11 − nella parte in cui limita la continuazione, ed il conseguente cumulo giuridico delle sanzioni, alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie;
che il Consiglio di Stato è chiamato a rendere il parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da G.G., già sub-agente di una compagnia di assicurazioni, al fine di ottenere lannullamento dellordinanza con la quale il presidente dellIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni (dora in avanti, IVASS) gli ha irrogato la sanzione amministrativa di 108.029,60 euro, applicando il cumulo del minimo edittale di 1.000 euro per ciascuna delle 108 violazioni degli artt. 117 (obbligo di separazione patrimoniale, per lomesso versamento dei premi assicurativi riscossi su un apposito conto) e 183 (obbligo di correttezza) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private);
che il giudice rimettente − ritenuta linfondatezza degli altri motivi di impugnazione − riferisce che, a fondamento del ricorso, è stata altresì denunciata la mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni e, in ogni caso, leccessività della sanzione;
che il Consiglio di Stato osserva che lart. 8 della legge n. 689 del 1981, come modificato dallart. 1-sexies del d.l. n. 688 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 1986, ha introdotto nel sistema sanzionatorio amministrativo il cumulo giuridico − corrispondente a quello previsto per le pene dallart. 81, secondo comma, del codice penale − limitandolo tuttavia alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie; tale limitazione violerebbe lart. 3, primo comma, Cost., in quanto determinerebbe unirrazionale disparità di trattamento tra chi commetta violazioni in materia previdenziale e assistenziale e chi commetta illeciti amministrativi in altre materie;
che ad avviso del...
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