Sentenza nº 27 da Constitutional Court (Italy), 03 Marzo 2015
Relatore | Giancarlo Coraggio |
Data di Resoluzione | 03 Marzo 2015 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 27
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, nel procedimento vertente tra M.A. ed altri e il Ministero dellinterno con ordinanza del 29 maggio 2014, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dellanno 2014.
Visti latto di costituzione di M.A. ed altri, fuori termine, nonché latto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell11 febbraio 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.
Ritenuto in fatto
-
− Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dellart. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede lattribuzione dellindennità dimbarco anche al personale dei vigili del fuoco operante su unità navali.
1.1.− Il rimettente premette, in punto di fatto, che i ricorrenti, tutti appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco, operativi presso la Direzione regionale per la Calabria, sezione navale di Gioia Tauro, hanno impugnato il silenzio della pubblica amministrazione sulle loro istanze volte al riconoscimento dellindennità in parola e delle relative maggiorazioni, chiedendo altresì accertarsi lingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale imbarcato dei Corpi militari e di polizia.
Riferisce poi il rimettente che lamministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha depositato una nota del Ministero dellinterno, prot. n. 6216 del 16 aprile 2013, indirizzata al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Reggio Calabria, con cui si afferma la non fondatezza della richiesta degli istanti.
1.2.− In punto di rilevanza, il TAR Calabria osserva che la nota è indirizzata al comando da cui i ricorrenti dipendono e non risulta ad essi notificata, il che imporrebbe di escludere che si sia verificata una sopravvenuta carenza dinteresse alla pronuncia sul ricorso.
Il giudizio, inoltre, anche se introdotto nella forma di un ricorso avverso il silenzio-rifiuto, introdurrebbe, in realtà, una domanda di accertamento del diritto allindennità di imbarco, sottoposta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
1.3.− In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente afferma che la pretesa dedotta in giudizio dai ricorrenti si fonda sullidentità dellattività esercitata a bordo delle imbarcazioni rispetto a quella svolta dal personale imbarcato delle Forze armate e di polizia, e che tale identità, oltre a non essere contestata dallamministrazione resistente, dovrebbe ritenersi provata anche in ragione di «altre disposizioni, aventi un significativo rilievo sistematico».
In primo luogo rileverebbe il d.P.R. 28 novembre 2005, n. 300 (Regolamento concernente le modalità di istituzione e di gestione del registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale delle amministrazioni dello Stato, previsto dallarticolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2003, n. 321), il quale avrebbe previsto che non dissimilmente dalle unità navali delle Forze armate e di polizia anche quelle dei vigili del fuoco siano iscritte nel registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale (NAVARM), presso il Ministero della difesa, con la conseguente acquisizione delle immunità e delle prerogative attribuite dagli artt. 32, 96 e 236 della Convenzione sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e recepita in...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA-
SENTENZA Nº 202002483 di Consiglio di Stato, 05-03-2020
...richiamando l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 264 dell’11.12.2015 (per l’ indennità di immersione) e la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2015 (per l’indennità di imbarco) che hanno dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale rel......
-
SENTENZA Nº 202002483 di Consiglio di Stato, 05-03-2020
...richiamando l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 264 dell’11.12.2015 (per l’ indennità di immersione) e la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2015 (per l’indennità di imbarco) che hanno dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale rel......