Sentenza nº 27 da Constitutional Court (Italy), 03 Marzo 2015

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione03 Marzo 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 27

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, nel procedimento vertente tra M.A. ed altri e il Ministero dell’interno con ordinanza del 29 maggio 2014, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti l’atto di costituzione di M.A. ed altri, fuori termine, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

Ritenuto in fatto

  1. − Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’attribuzione dell’indennità d’imbarco anche al personale dei vigili del fuoco operante su unità navali.

    1.1.− Il rimettente premette, in punto di fatto, che i ricorrenti, tutti appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco, operativi presso la Direzione regionale per la Calabria, sezione navale di Gioia Tauro, hanno impugnato il silenzio della pubblica amministrazione sulle loro istanze volte al riconoscimento dell’indennità in parola e delle relative maggiorazioni, chiedendo altresì accertarsi l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale imbarcato dei Corpi militari e di polizia.

    Riferisce poi il rimettente che l’amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha depositato una nota del Ministero dell’interno, prot. n. 6216 del 16 aprile 2013, indirizzata al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Reggio Calabria, con cui si afferma la non fondatezza della richiesta degli istanti.

    1.2.− In punto di rilevanza, il TAR Calabria osserva che la nota è indirizzata al comando da cui i ricorrenti dipendono e non risulta ad essi notificata, il che imporrebbe di escludere che si sia verificata una sopravvenuta carenza d’interesse alla pronuncia sul ricorso.

    Il giudizio, inoltre, anche se introdotto nella forma di un ricorso avverso il silenzio-rifiuto, introdurrebbe, in realtà, una domanda di accertamento del diritto all’indennità di imbarco, sottoposta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

    1.3.− In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente afferma che la pretesa dedotta in giudizio dai ricorrenti si fonda sull’identità dell’attività esercitata a bordo delle imbarcazioni rispetto a quella svolta dal personale imbarcato delle Forze armate e di polizia, e che tale identità, oltre a non essere contestata dall’amministrazione resistente, dovrebbe ritenersi provata anche in ragione di «altre disposizioni, aventi un significativo rilievo sistematico».

    In primo luogo rileverebbe il d.P.R. 28 novembre 2005, n. 300 (Regolamento concernente le modalità di istituzione e di gestione del registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale delle amministrazioni dello Stato, previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2003, n. 321), il quale avrebbe previsto che non dissimilmente dalle unità navali delle Forze armate e di polizia anche quelle dei vigili del fuoco siano iscritte nel registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale (NAVARM), presso il Ministero della difesa, con la conseguente acquisizione delle immunità e delle prerogative attribuite dagli artt. 32, 96 e 236 della Convenzione sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e recepita in...

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