Ordinanza nº 29 da Constitutional Court (Italy), 03 Marzo 2015

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione03 Marzo 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 29

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), come modificato dall’art. 24-ter del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4, nonché dall’art. 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), promosso dal Tribunale ordinario di Firenze nel procedimento vertente tra G.P. e il Ministero della giustizia, con ordinanza del 3 marzo 2014, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ordinanza del 3 marzo 2014, il Tribunale ordinario di Firenze solleva, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), come modificato, dapprima, dall’art. 24-ter del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4, e, successivamente, dall’art. 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002);

che il giudice a quo premette di essere stato investito dell’opposizione proposta da un vice procuratore onorario avverso un’ingiunzione di pagamento notificatagli dal direttore amministrativo della Procura della Repubblica di Prato, con la quale si richiedeva la restituzione di quanto indebitamente corrisposto per lo svolgimento, negli anni 2005 e 2006, di attività diverse dalla partecipazione alle udienze, tutte comunque svolte nell’ambito della delega ai sensi di cui all’art. 50 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468);

che, secondo l...

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