Sentenza nº 26 da Constitutional Court (Italy), 03 Marzo 2015
Relatore | Giancarlo Coraggio |
Data di Resoluzione | 03 Marzo 2015 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 26
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Como nel procedimento vertente tra B.A. e lAgenzia delle entrate − Direzione provinciale di Como, con ordinanza del 25 febbraio 2014, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dellanno 2014.
Visto latto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.
Ritenuto in fatto
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La Commissione tributaria provinciale di Como, con ordinanza del 25 febbraio 2014, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 2014, sospetta della legittimità costituzionale dellart. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), deducendo la lesione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.
La norma impugnata prevede: «Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dellufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dellaccertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò lufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta».
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Assume la rimettente di essere stata adita da B.A., che ha impugnato due avvisi di accertamento, relativi, rispettivamente, ai periodi di imposta 2007 e 2008, con i quali lAgenzia delle entrate − Direzione provinciale di Como, a seguito di accertamento sintetico su un maggior reddito IRPEF, aveva ingiunto il pagamento della relativa differenza di imposta.
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Il ricorrente aveva introdotto nel giudizio − rispetto a quanto risposto ai questionari inviatigli, ai sensi dellart. 32, primo comma, numero 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, dallAmministrazione prima di emettere gli avvisi di accertamento − nuovi elementi e la relativa documentazione probatoria, idonei, ad avviso del giudice a quo, a far ritenere non sussistente il presupposto normativo dello scostamento biennale, richiesto dallart. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 per procedere allaccertamento sintetico.
Il contribuente, tuttavia, nulla deduceva circa la sussistenza di causa a lui non imputabile per non avere adempiuto compiutamente alle richieste dellufficio, secondo quanto previsto dallart. 32, quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, che stabilisce «Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato allatto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile».
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Pertanto, in ragione di quanto previsto dalla disposizione censurata, era precluso lesame degli elementi esposti e della documentazione prodotta.
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Espone la Commissione tributaria provinciale di Como che, oltre ad essere rilevante, la questione è non manifestamente infondata.
5.1. Premette, in proposito che, da un lato, non può trovare applicazione la novella di cui allart. 22 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in...
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