Ordinanza nº 24 da Constitutional Court (Italy), 27 Febbraio 2015

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione27 Febbraio 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 24

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), nel testo introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell’art. 11 del medesimo decreto-legge n. 1 del 2012, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto nel procedimento vertente tra Paolo Marini e il Comune di Treviso, con ordinanza del 17 maggio 2013, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visti gli atti di costituzione di Marini Paolo e della Federfarma − Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 10 febbraio 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi gli avvocati Massimo Luciani per la Federfarma − Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani, Bruno Riccardo Nicoloso e Laura Giordani per Paolo Marini e l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal titolare di una farmacia – per ottenere l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale di Treviso n. 134 del 18 aprile 2012, recante l’individuazione di nuove sedi farmaceutiche disponibili sul territorio comunale –, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza emessa il 17 maggio 2013, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), nel testo introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), come convertito dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27 e dell’art. 11, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 1 del 2012, per violazione degli artt. 41, 97 e 118, primo comma, della Costituzione;

che il rimettente deduce, in primo luogo, che le norme censurate – le quali, abrogando le disposizioni che prevedevano la formazione e la revisione periodica delle piante organiche comunali delle farmacie ad opera di un’autorità sovracomunale, hanno attribuito ai Comuni il compito di identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie – introducono un potere regolatorio caratterizzato da un ampio margine di discrezionalità, che non può ritenersi delimitato dai parametri numerici e dagli scopi di equa distribuzione sul territorio e di garanzia di accessibilità del servizio che ne vincolano l’esercizio;

che – attribuita al Comune «la facoltà di identificare zone, ciascuna con popolazione diversa (pur nel rispetto del parametro medio di una farmacia ogni 3.300 abitanti), in modo che restino favoriti i titolari delle farmacie per le cui zone è stato previsto un maggior numero di abitanti e dunque un più ampio bacino d’utenza» – poiché la titolarità delle farmacie (anche in forma di partecipazione minoritaria a relative società di gestione) può essere stata assunta dall’ente locale (come effettivamente avviene a Treviso), il Comune stesso può essere indotto a disegnare la zonizzazione delle farmacie in modo tale da favorire quelle proprie, assicurando alle stesse un bacino d’utenza maggiore rispetto alle farmacie non comunali;

che, rispetto alla eventualità di un vero e proprio conflitto d’interessi, che viene a determinarsi in rapporto al maggiore beneficio economico a favore del Comune derivante da tale scelta, i limiti posti dal legislatore all’esercizio della discrezionalità attribuita al Comune, anche considerando i pareri non vincolanti che devono essere richiesti nel procedimento, non sono sotto tale profilo idonei ad assicurare il perseguimento del carattere di imparzialità del potere regolatorio attribuito al Comune, con conseguente violazione dell’art. 97 Cost.;

che, inoltre, il Collegio a quo ritiene che le norme medesime ledano l’art. 118, primo comma, Cost., poiché la possibilità che il Comune gestisca farmacie all’atto dell’esercizio del potere in esame, evidenzia che il livello comunale non è il livello di competenza adeguato all’esercizio del potere di zonizzazione delle farmacie;

che, infatti, il rimettente osserva che, «pur essendo il comune il livello amministrativo più vicino ai cittadini, il comune stesso può trovarsi (come nel caso di specie) in una situazione di possibile conflitto dinteressi, la cui presenza impone lo spostamento della competenza al livello superiore» proprio in applicazione del principio di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT