LEGGE REGIONALE 7 novembre 2008, n. 15 - Interventi in favore dei soggetti celiaci.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 93 dell'11 novembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalita' 1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle competenze legislative in materia di assistenza sanitaria, con la presente legge disciplina l'erogazione di prodotti senza glutine gia' prevista nei livelli essenziali di assistenza (LEA) garantiti dalla normativa nazionale vigente, assicurando ai soggetti affetti da malattia celiaca, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, un contributo frazionato in buoni acquisto o altri documenti di credito spendibili anche separatamente nonche' l'erogazione in esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria delle prestazioni sanitarie, incluse nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i soggetti di cui al comma 1 residenti nel territorio della regione.

    Art. 2.

    Modalita' ed erogazione del contributo 1. Il diritto da parte dei soggetti di cui all'art. 1, ad usufruire gratuitamente di prodotti senza glutine ai sensi all'art. 4 della legge 4 luglio 2005 n. 123, 'Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia' e' garantito attraverso l'erogazione di un contributo mensile frazionato in quattro buoni acquisto o altri documenti di credito spendibili anche separatamente.

  2. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 1, la malattia e' regolarmente certificata ai sensi della vigente normativa statale e regionale.

  3. L'importo del contributo di cui al comma 1 e' indicato nella tabella A allegata alla presente legge. La Giunta regionale, fermo restando la non differenziazione dell'importo in base al sesso, e' autorizzata ad aggiornare annualmente gli importi della tabella sulla base dell'inflazione rilevata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e definiti dal competente ministero.

    Art. 3.

    Modalita' operative 1. 1 buoni acquisto o gli altri documenti di credito sono spendibili anche separatamente presso farmacie, o altri esercizi commerciali che abbiano dichiarato all'azienda ULSS competente per territorio la propria disponibilita' ad erogare, con onere a carico del servizio sanitario, i prodotti senza glutine inseriti nel registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001 'Assistenza...

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