DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2008, n. 17 - Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/I-II del 3 giugno 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la deliberazione n. 1073 di data 29 aprile 2008 con la quale la giunta provinciale ha approvato il 'Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5);

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o 1. Questo regolamento, in attuazione dell'art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata 'legge provinciale', disciplina gli interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione degli studenti con BES e per assicurare l'integrazione e l'inclusione di tali studenti nella scuola, e in particolare definisce:

  1. le modalita' e le procedure per l'attuazione delle misure e dei servizi, anche individualizzati o personalizzati, idonei a garantire la piena partecipazione alle attivita' educative;

  2. le modalita' di accertamento delle difficolta' di apprendimento e dei DSA;

  3. i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche e formative;

  4. le modalita' di accreditamento e individuazione dei soggetti che erogano i servizi previsti dall'art. 74, comma 2, lettere a), c) e d) della legge provinciale.

    1. Oltre agli interventi previsti da questo regolamento, per quanto di rispettiva competenza, la provincia e le istituzioni scolastiche e formative, per l'integrazione e l'inclusione degli studenti con BES, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge provinciale, provvedono in particolare:

  5. alla fornitura degli altri servizi e all'attivazione degli altri interventi per l'esercizio del diritto allo studio, compreso il trasporto degli studenti con BES;

  6. all'assegnazione e all'utilizzazione degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative;

  7. all'attivazione di contratti d'opera;

  8. alla ripartizione e all'utilizzazione del fondo per la qualita' del sistema educativo provinciale;

  9. all'acquisizione di attrezzature specialistiche.

    Art. 2.

    Definizioni 1. Per i fini di questo regolamento valgono le seguenti definizioni:

  10. 'istituzioni scolastiche e formative': le istituzioni scolastiche e formative provinciali regolate dalla legge provinciale;

  11. 'integrazione': sistema di interventi rivolto agli studenti con disabilita' certificata e che coinvolge tutta la comunita' scolastica nella predisposizione e nell'attuazione di un PEI, avvalendosi di una pluralita' di figure e di strumenti secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e da questo regolamento;

  12. 'inclusione': sistema di interventi rivolto agli studenti individuati dall'art. 3, comma 1, lettere b) e c) e che comporta l'attivazione di specifiche scelte metodologiche e organizzative nonche' l'utilizzo di una didattica volta a favorire l'effettiva partecipazione degli studenti stessi, a prescindere dalle condizioni personali e sociali;

  13. 'bisogni educativi speciali (BES)': bisogni derivanti da disabilita', da disturbi e difficolta' di apprendimento ovvero da situazioni di svantaggio determinate da particolari condizioni sociali o ambientali secondo l'articolazione specificata dalla legge provinciale e da questo regolamento;

  14. 'classificazione internazionale delle malattie (ICD)': sistema di classificazione delle malattie definita dall'organizzazione mondiale della sanita';

  15. 'manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM)':

    vigente sistema multiassiale di classificazione e registrazione dei disturbi mentali;

  16. 'disturbi specifici di apprendimento (DSA)': disturbi evolutivi delle abilita' scolastiche che comprendono il disturbo specifico della lettura, della compitazione e delle abilita' aritmetiche o disturbi misti delle capacita' scolastiche; i predetti disturbi interessano uno specifico dominio di abilita' in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale;

  17. 'profilo dinamico funzionale (PDF)': documento che, in relazione a quanto stabilito dall'art. 12 della legge n. 104 del 1992, indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e affettive dello studente con disabilita' certificata e delinea le sue capacita' e possibilita' di recupero e di sviluppo;

  18. 'piano educativo individualizzato (PEI)': documento che, in relazione a quanto stabilito dall'art. 12 della legge n. 104 del 1992, individua un percorso educativo volto a promuovere un progetto di vita complessivo dello studente; il progetto di vita tiene conto della dimensione identitaria e sociale dello studente e puo' prevedere l'ampliamento dell'azione educativa attraverso attivita' di integrazione tra istituzione scolastica e formativa e territorio finalizzate all'integrazione sociale e all'attuazione di successivi possibili inserimenti lavorativi;

  19. 'progetto educativo personalizzato (PEP)': percorso educativo basato sulle caratteristiche evolutive dello studente e finalizzato ad adeguare, anche in termini temporanei, il curricolo alle esigenze formative dello studente stesso.

    Art. 3.

    Destinatari degli interventi 1. Destinatari delle misure e dei servizi previsti da questo regolamento sono gli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e formative che:

  20. si trovano in situazione di disabilita' certificata, ai sensi della legge n. 104 del 1992 e della normativa provinciale in materia di assistenza, con una diagnosi redatta sulla base della classificazione per categorie diagnostiche prevista dalla ICD;

    rientrano in tale situazione anche gli studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione conseguenti a minorazioni visive e uditive;

  21. non si trovano in situazione di disabilita' certificata, ma presentano un DSA accertato da un neuropsichiatria o da uno psicologo esperto dell'eta' evolutiva nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa provinciale in materia di assistenza, sulla base dell'ICD e del DSM. A tal fine il neuropsichiatria o lo psicologo esperto dell'eta' evolutiva redige, oltre ad una diagnosi, una relazione clinica in cui sono evidenziati gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 6; la relazione clinica e' aggiornata in caso di passaggio dello studente da un grado di scuola ad un altro, ovvero qualora lo specialista o lo psicologo lo ritenga necessario, anche tenendo conto delle indicazioni del consiglio di classe o della famiglia;

  22. presentano situazioni di svantaggio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera h), della legge provinciale, determinate da particolari condizioni sociali o ambientali e difficolta' di apprendimento tali da compromettere in modo significativo la frequenza e il positivo svolgimento del percorso di istruzione e formazione.

    Art. 4.

    Misure e servizi erogati dalle istituzioni scolastiche e formative 1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, lettera d), della legge provinciale, le istituzioni scolastiche e formative, al fine di assicurare l'integrazione e l'inclusione degli studenti con BES, definiscono nel progetto d'istituto le misure e i servizi a favore degli studenti stessi, prevedendo in particolare:

  23. gli obiettivi specifici di apprendimento delle attivita' educative e didattiche;

  24. l'attivazione di progetti per il conseguimento del titolo di studio, per l'orientamento nella scelta dei percorsi del secondo ciclo e per il proseguimento del percorso di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dall'art. 58 della legge provinciale;

  25. la collaborazione tra gli organi dell'istituzione scolastica e formativa, nonche' tra l'istituzione stessa, le famiglie, l'azienda provinciale per i servizi sanitarie e le altre figure che sono coinvolte nel percorso educativo e formativo;

  26. l'utilizzazione di attrezzature tecnologiche e di sussidi didattici idonei ad assicurare la realizzazione del diritto all'istruzione e alla formazione da parte degli studenti con BES;

  27. il coinvolgimento degli enti locali e degli altri soggetti culturali, economici e associativi presenti sul territorio;

  28. le forme e i tempi di consultazione delle figure professionali specifiche utilizzate per sostenere il percorso educativo degli studenti con BES.

    1. Per la realizzazione delle misure e dei servizi previsti nel progetto d'istituto, le istituzioni scolastiche e formative predispongono il piano di intervento, secondo quanto disposto dall'art. 9, e si avvalgono dei docenti referenti individuati ai sensi dell'art. 10.

    2. La carta dei servizi dell'istituzione specifica anche i diritti degli studenti con BES.

      Art. 5.

      Interventi a favore degli studenti con disabilita' certificata 1. Per ciascuno studente con disabilita' certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, le istituzioni scolastiche e formative applicano quanto previsto dalla medesima legge e dalla...

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