LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2008, n. 27 - Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

(Pubblicata nel 1° Supplemento ordinario al n. 44 del 28 ottobre 2008 del Bollettino ufficiale della Regione Lombardia) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalita' 1. La Regione, in conformita' a quanto previsto dal proprio Statuto e ispirandosi alla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata con la legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), riconosce e valorizza, nelle sue diverse forme ed espressioni, il patrimonio culturale immateriale presente sul territorio lombardo o presso comunita' di cittadini lombardi residenti all'estero o comunque riferibile alle tradizioni lombarde.

  1. Ai fini della presente legge per patrimonio culturale immateriale regionale si intendono:

    1. le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, e quanto ad esso connesso, che le comunita' locali, i gruppi sociali o i singoli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale, della loro storia e della loro identita';

    2. la memoria di eventi storici significativi per la loro rilevanza spirituale, morale e civile di carattere universale, nonche' per la loro rilevanza culturale identitaria per le comunita' locali e le tradizioni orali, i miti, le leggende ad essi connessi.

      Art. 2.

      Linee d'azione 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, la Regione provvede, attraverso l'Archivio di etnografia e storia sociale (AESS), struttura gia' incardinata nella Direzione generale regionale competente in materia, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici e privati a:

    3. promuovere l'individuazione degli elementi del patrimonio culturale immateriale con particolare riguardo a:

      1) tradizioni ed espressioni orali, compresi i dialetti, la storia orale, la narrativa e la toponomastica;

      2) musica e arti dello spettacolo di tradizione, rappresentate in forma stabile o ambulante, nonche' espressione artistica di strada;

      3) consuetudini sociali, eventi rituali e festivi;

      4) saperi, pratiche, credenze relative al ciclo dell'anno e della vita, alla natura e all'universo;

      5) saperi e tecniche tradizionali relativi ad...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT