LEGGE REGIONALE 21 novembre 2007, n. 37 - Disciplina dell'attivita' agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 28 novembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalita' 1. La Regione Liguria, in armonia con i principi di cui alla normativa comunitaria e nazionale per gli aspetti di competenza, sostiene l'agricoltura, lo sviluppo rurale, l'acquacoltura e la pesca anche mediante la promozione di forme idonee di turismo legate alla terra e al mare, al fine di:

  1. tutelare, qualificare e valorizzare le specifiche risorse agricole e della pesca;

  2. tutelare, qualificare e valorizzare le attivita' degli agricoltori e dei pescatori;

  3. favorire il mantenimento delle attivita' umane nelle zone rurali;

  4. favorire la multifunzionalita' degli agricoltori e dei pescatori;

  5. promuovere e valorizzare i prodotti tradizionali e di qualita' e le connesse tipicita' enogastronomiche;

  6. conservare le tradizioni culturali del mondo rurale e della pesca attraverso una corretta educazione alimentare;

  7. preservare il patrimonio rurale, ambientale ed edilizio tutelando le peculiarita' paesaggistiche;

  8. migliorare l'offerta e la qualita' dei servizi resi agli utenti.

    Art. 2.

    Attivita' agrituristiche 1. Per attivita' agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art.

    2135 del codice civile, anche nella forma di societa' di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le altre attivita' di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento degli animali.

    1. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attivita' agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, nonche' i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali soggetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni e' consentito esclusivamente per lo svolgimento di attivita' e servizi complementari.

    2. Le denominazioni 'agriturismo', 'azienda agrituristica' e la qualifica di 'operatore agrituristico' sono riservate esclusivamente ai soggetti in possesso della specifica autorizzazione comunale di cui all'art. 10.

    3. Rientrano nell'esercizio dell'agriturismo:

  9. dare ospitalita' in alloggi, o in spazi destinati alla sosta di campeggiatori, all'interno dell'azienda stessa;

  10. somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici;

  11. organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, ai sensi della legge regionale 21 marzo 2007 n. 13 (disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enoteche regionali, nonche' interventi a favore della ricettivita' diffusa);

  12. organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita' dell'azienda, attivita' ricreative, di pratica sportiva, culturali, storico-ambientali legate alle attivita' agricole e alle tradizioni rurali, nonche' svolgere attivita' di fattoria didattica di cui al comma 5.

    1. Per fattoria didattica si intende un'azienda agricola che svolge attivita' didattiche e divulgative nel settore dell'educazione alimentare-ambientale e della conoscenza del mondo agricolo e rurale, iscritta nell'apposito elenco regionale di cui al regolamento previsto dall'art. 12.

    2. Rientrano altresi' nell'esercizio agrituristico le aziende agri-turistico-venatorie disciplinate ed autorizzate ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni.

      Art. 3.

      Attivita' di pescaturismo e ittiturismo 1. Si intende per pescaturismo l'attivita' esercitata dagli imprenditori ittici, connessa a quella principale di pesca e consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo.

    3. Si intende per ittiturismo l'attivita' connessa a quella principale di pesca esercitata dagli imprenditori ittici, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilita' dell'imprenditore, nei limiti definiti dall'art. 11, e consistente nelle attivita' di ospitalita', di ristorazione, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle attivita' delle imprese ittiche.

    4. Le denominazioni di 'pescaturismo' e 'ittiturismo', nonche' i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tali attivita', sono riservati esclusivamente ai soggetti in possesso della specifica autorizzazione comunale rilasciata ai sensi della presente legge.

      Art. 4.

      Criteri e limiti dell'attivita' agrituristica 1. Le attivita' agrituristiche sono consentite a condizione che:

  13. l'azienda agricola richieda, per le attivita' strettamente collegate alla coltivazione del fondo, alle pratiche silvicole e all'allevamento animale, l'impiego di almeno una mezza Unita' Lavorativa Uomo (ULU) nelle zone a prevalente interesse agrituristico di cui all'art. 5 comma 3 e di almeno una ULU nelle restanti zone;

  14. le attivita' agrituristiche risultino in rapporto di connessione con l'attivita' agricola, che deve rimanere prevalente.

    Il carattere di prevalenza dell'attivita' agricola rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nell'attivita' agricola e' superiore a quello svolto nell'attivita' agrituristica.

    1. Ai fini del comma 1, lettera b), per attivita' agricole si intendono quelle espletate da un imprenditore agricolo per la coltivazione del fondo, per le pratiche silvicole, per l'allevamento di animali nonche' per la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei propri prodotti, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente delle attrezzature e risorse dell'azienda.

    2. Con il regolamento di cui all'art. 12 la regione definisce i rapporti di connessione tra attivita' agricola e attivita' agrituristica e adotta le modalita' per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le attivita' agricole medesime, nonche' stabilisce i tempi di lavoro necessari per l'espletamento delle specifiche attivita' agrituristiche.

    3. Nell'esercizio dell'agriturismo la somministrazione di pasti e bevande, ivi compresi alcolici e superalcolici, deve essere ricavata:

  15. da prodotti della propria azienda in misura non inferiore al 40 per cento;

  16. da prodotti delle aziende agricole e delle imprese ittiche professionali del territorio regionale, ivi compresi quelli di cui alla lettera a), in misura complessivamente non inferiore al 60 per cento.

    1. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonche' quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola che hanno subito lavorazioni esterne e, nel limite di un quarto del totale dei prodotti somministrati, quelli provenienti da cooperative o consorzi di aziende agricole operanti in ambito locale di cui l'azienda agricola faccia parte.

    2. Le attivita' ricreative o culturali di cui all'art. 2 comma 4 lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalita' e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e

  17. del medesimo comma, solo in quanto realizzino una connessione con l'attivita' e con le risorse agricole aziendali. Se tali attivita' non realizzano la necessaria connessione con l'attivita' agricola, possono svolgersi esclusivamente come servizi accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attivita' non puo' in nessun caso dare luogo ad autonomo corrispettivo.

    1. Le modalita' di apertura dell'attivita' agrituristica devono rispettare quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 12 e comunque l'apertura dell'attivita' agrituristica non puo' essere inferiore a novanta giorni nell'arco dell'anno.

      Art. 5.

      Immobili destinati all'attivita' agrituristica 1. Possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche i fabbricati o parti di essi gia' esistenti sul fondo alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco di cui all'art.

      9 o della richiesta di variazione dell'attivita' esistente, conformi alla normativa urbanistico-edilizia.

    2. Qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attivita' in un fondo privo di fabbricati adattabili all'uso agrituristico, e' consentito utilizzare per tale attivita':

  18. l'abitazione ove risiede l'imprenditore medesimo anche se ubicata fuori dal fondo;

  19. altri fabbricati di cui abbia la preesistente disponibilita' l'imprenditore agricolo o, nel caso di impresa familiare, i soggetti indicati...

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