Ordinanza nº 12 da Constitutional Court (Italy), 11 Febbraio 2015

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione11 Febbraio 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 12

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 73 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Padova nel procedimento vertente tra la Due Mondi srl e l’Agenzia delle entrate − Ufficio di Padova 2, con ordinanza del 1° marzo 2005, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che – nel corso di un giudizio di impugnazione dell’atto di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, adottato dall’Agenzia delle entrate – Ufficio di Padova 2 a carico di una società e del suo rappresentante legale, autore della accertata violazione, consistita nell’avere impiegato lavoratori dipendenti non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria – la Commissione tributaria provinciale di Padova, con ordinanza emessa il 1° marzo 2005 [pervenuta alla Corte solo in data 1° agosto 2014], ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 73;

che la norma censurata stabilisce che «Ferma restando lapplicazione delle sanzioni previste, limpiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dellimporto, per ciascun lavoratore irregolare, del costo...

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