Sentenza nº 7 da Constitutional Court (Italy), 30 Gennaio 2015

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione30 Gennaio 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 7

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la bonifica e l’esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione − ARBAM), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18-21 marzo 2014, depositato in cancelleria il 25 marzo 2014 ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2014.

Udito nell’udienza pubblica del 13 gennaio 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

udito l’avvocato dello Stato Giovanni Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato in data 18-21 marzo 2014, depositato in cancelleria il successivo 25 marzo ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2014, ha impugnato l’art. 13, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la bonifica e l’esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione − ARBAM), per violazione degli artt. 97, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

    1.1.− Premette il ricorrente che, ai sensi dell’art. 3, primo comma, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), la Regione autonoma Sardegna gode di competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale», e che tale competenza trova il proprio limite nella Costituzione, nei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

    1.2.− La norma impugnata, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, disciplinerebbe una...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT