N. 90 ORDINANZA 11 - 27 marzo 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 83-undecies del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), aggiunto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazione alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, sui ricorsi riuniti proposti da B. C. ed altri contro l'Ufficio elettorale circoscrizionale di Ragusa ed altri, con ordinanza del 28 febbraio 2008, iscritta al n. 307 del registro ordinanze del 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2008;

Visti gli atti di costituzione della Provincia regionale di Ragusa, di B. C. ed altra nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2009 il giudice relatore Sabino Cassese;

Udito l'avvocato dello Stato Sergio Sabelli per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 48, 49, 51, 97 e 113 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83-undecies del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), o, in subordine, della predetta disposizione nella parte in cui si interpreti nel senso di impedire la proposizione del ricorso avverso atti endoprocedimentali attualmente lesivi anteriormente alla proclamazione degli eletti;

che il collegio rimettente, chiamato a pronunciarsi su due ricorsi proposti contro i provvedimenti di esclusione di una lista dalle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della Provincia di Ragusa, riferisce di aver accolto la domanda cautelare proposta dai ricorrenti - candidato e presentatori della lista esclusa - e di avere, quindi, ammesso provvisoriamente tale lista alle elezioni;

che il giudice a quo espone che, dopo lo svolgimento delle elezioni, con successivo ricorso, uno dei ricorrenti nei primi due giudizi ha...

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