N. 87 SENTENZA 11 - 27 marzo 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,

Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 34, secondo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali) e 10, comma 9, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), promosso dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte sul ricorso proposto da B. E. F. contro la Corte dei conti ed altro, con ordinanza del 30 luglio 2008 iscritta al n. 344 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2009 il giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto in fatto 1.1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha sollevato, con riferimento agli articoli 3, 24 e 108 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli articoli 34, secondo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali) e 10, comma 9, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), nella parte in cui vietano a un magistrato contabile o amministrativo sottoposto a procedimento disciplinare di nominare quale difensore di fiducia un avvocato del libero foro.

1.2. - Il tribunale rimettente riferisce che il ricorrente nel giudizio principale, che e' procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, ha impugnato i decreti con cui gli e' stata inflitta la sanzione disciplinare dell'ammonimento, all'esito di un'istruttoria disciplinare e di un'udienza segreta nel corso delle quali, in applicazione delle disposizioni censurate, gli e' stata negata la facolta' di scelta di un avvocato del libero foro, quale difensore di fiducia. Il collegio osserva che l'art. 10, comma 9, della legge n. 117 del 1988 rinvia, per la disciplina del procedimento disciplinare dei magistrati contabili, all'art. 34, secondo comma, della legge n. 186 del 1982, il quale dispone che il magistrato amministrativo 'ha facolta' di farsi assistere da altro magistrato', con cio' escludendosi che il magistrato amministrativo, e - in forza del rinvio - il magistrato contabile, possano farsi assistere, in un procedimento disciplinare a loro carico, da un avvocato del libero foro.

1.3. - In ordine alla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, il rimettente riferisce che il ricorrente nel giudizio principale, nel corso del procedimento disciplinare, ha domandato di avvalersi di un avvocato e, nel corso del medesimo procedimento disciplinare e poi dinanzi al Tribunale amministrativo regionale rimettente, ha eccepito l'illegittimita' costituzionale delle norme che escludono tale facolta'. Ad avviso del rimettente, se la questione di legittimita' costituzionale venisse dichiarata fondata, il ricorso meriterebbe di essere accolto.

1.4. - In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il collegio rimettente ritiene, innanzitutto, che le disposizioni censurate si pongano in contrasto con il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., e con il principio di indipendenza dei giudici speciali, imposto dall'art. 108 Cost. Il giudice a quo richiama ampiamente, in...

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