Sentenza nº 2 da Constitutional Court (Italy), 22 Gennaio 2015

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione22 Gennaio 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 2

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, lettere a), c) e d), e 18, comma 1, lettere a) e d), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria – Legge comunitaria 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notificazione il 15 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 22 ottobre 2012 ed iscritto al n. 168 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

udito nell’udienza pubblica del 2 dicembre 2014 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito per la notificazione il 15 ottobre 2012 e depositato il successivo 22 ottobre (reg. ric. n. 168 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, e all’art. 4, numero 3), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, lettere a), c) e d), e 18, comma 1, lettere a) e d), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria – Legge comunitaria 2010).

    La legge regionale n. 15 del 2012, adottata in attuazione della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia alla formazione e all’attuazione della normativa dell’Unione europea), apporta delle modifiche alla legislazione regionale in materia venatoria.

    Dopo aver esposto il contenuto delle disposizioni impugnate, il ricorrente assume che esse ledono gli evocati parametri costituzionali, perché la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, riservata alla competenza esclusiva statale, esprime un’esigenza unitaria, ponendo un limite agli interventi regionali che possono pregiudicare gli equilibri ambientali, ed, in particolare, nel caso di specie, alla competenza legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di caccia.

    1.1.– In particolare, l’art. 15, comma 1, lettera a), che inserisce il comma 4-bis nell’art. 6 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Legge comunitaria 2006), regola il contenuto e le procedure delle deroghe di cui all’art. 9 della direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), sostituita dalla direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici).

    La disposizione impugnata prevede che il provvedimento di deroga sia adottato dalla Giunta regionale, entro trenta giorni precedenti l’inizio dell’annata venatoria, previo parere del Comitato faunistico regionale di cui all’art. 6 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria), sentite le Province e gli enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza.

    Il provvedimento è preso per le finalità di cui all’art. 5, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 14 del 2007 e, dunque, per finalità di «cattura, detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantità, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo». Nell’ultimo periodo dell’art. 15, comma 1, lettera a), impugnato, è inoltre stabilito che «I provvedimenti di deroga sono rilasciati per le finalità di cui all’articolo 5, comma 1», della indicata legge regionale.

    Secondo il ricorrente, il tenore della disposizione consentirebbe alla Giunta regionale di adottare i provvedimenti di deroga anche a prescindere dal parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA), non solo per le finalità previste dall’art. 5, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 14 del 2007...

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