Sentenza nº 1 da Constitutional Court (Italy), 22 Gennaio 2015

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione22 Gennaio 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 1

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo Maria NAPOLITANO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 458 del codice di procedura penale e dell’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promossi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna con tre ordinanze del 27 novembre 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 17, 18 e 19 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Udito nella camera di consiglio del 5 novembre 2014 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna, con ordinanza del 27 novembre 2013 (r.o. n. 17 del 2014), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 31 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 458 del codice di procedura penale e dell’art. 1, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevedono che nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, disposto su istanza del pubblico ministero, la composizione dell’organo giudicante nel processo minorile sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari «e non quella del Tribunale per i Minorenni nella composizione collegiale prevista per l’udienza preliminare».

    Il Giudice per le indagini preliminari rimettente premette che, su richiesta del pubblico ministero, aveva disposto di procedere con giudizio immediato nei confronti dell’imputato K.A. «per i reati di ricettazione descritti in imputazione».

    Il difensore munito di procura speciale aveva chiesto il rito abbreviato, che era stato disposto con decreto dal giudice dell’udienza preliminare e il relativo giudizio, svoltosi il 12 luglio 2012, si era concluso con una sentenza di condanna alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione, «previa riqualificazione del fatto nel delitto di cui all’art. 647 c.p.».

    In seguito all’impugnazione del difensore dell’imputato, la Corte d’appello di Bologna, il 21 novembre 2012, aveva annullato la sentenza del giudice dell’udienza preliminare «per difetto di competenza funzionale», ai sensi degli artt. 178, comma 1, lettera a), e 179 cod. proc. pen., e la Corte di cassazione, con sentenza del 12 luglio 2013, aveva rigettato il ricorso proposto dalla Procura generale.

    Nel giudizio di rinvio davanti al rimettente Giudice per le indagini preliminari, il pubblico ministero aveva dedotto la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 458 cod. proc. pen.

    In punto di rilevanza, il giudice a quo sottolinea che dalla risoluzione della questione di costituzionalità dipende la composizione (monocratica o collegiale) dell’organo giudicante e dunque la stessa validità del processo.

    Secondo tale giudice, non sarebbe possibile dare un’interpretazione adeguatrice delle norme sospettate di incostituzionalità, perché il dato normativo non si presta ad interpretazioni diverse da quella emergente dalla mera lettura del testo, «se non altro per la interpretazione costante e pacifica (c.d. diritto vivente) che ne ha dato finora la Suprema Corte», secondo cui, «in tema di procedimento a carico di minorenni, la competenza per il giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato spetta al giudice delle indagini preliminari e non al tribunale per i minorenni nella composizione prevista per l’udienza preliminare».

    Il giudice rimettente osserva che, nel procedimento penale con imputati minorenni, la delicatezza della materia e la peculiarità delle posizioni giuridiche e dei rapporti oggetto di giurisdizione hanno indotto il legislatore a garantire al «fanciullo» un giudice minorile specializzato, la cui composizione collegiale è resa necessaria dall’esigenza di fornire all’organo giudicante l’apporto di giudici laici, esperti nelle scienze pedagogiche e psicologiche.

    La protezione della gioventù, affermata dall’art. 31, secondo comma, Cost., si tradurrebbe, nel contesto processuale minorile, essenzialmente nell’esigenza di preservare il processo educativo in atto nel minore. Da ciò deriverebbe la necessità che a giudicare il minore sia il giudice minorile in composizione collegiale, cui partecipano due cittadini, un uomo ed una donna, benemeriti dell’assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia e di psicologia.

    Alla base dell’istituzione del tribunale per i minorenni vi sarebbe stata proprio la considerazione che il minore, in genere portato al delitto da gravi carenze della personalità dovute a fattori familiari, ambientali e sociali, «dovesse essere valutato da giudici specializzati che avessero strumenti tecnici e capacità personali particolari per vagliare adeguatamente la sua personalità», al fine di individuare il trattamento rieducativo più appropriato.

    Attribuendo, ex art. 458 cod. proc. pen., alla competenza monocratica del giudice per le indagini preliminari il giudizio abbreviato disposto in seguito a un decreto di giudizio immediato si finirebbe per creare una «“sacca di area grigia” nella tutela del minore durante il processo penale», in cui verrebbero meno le garanzie previste dal d.P.R. n. 448 del 1988, che sono invece assicurate...

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