LEGGE REGIONALE 26 settembre 2008, n. 10 - Interventi a favore dei confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 40 del 6 ottobre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' 1. La regione Campania, al fine di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, favorisce l'accesso al credito mediante la fruizione di garanzie mutualistiche e concorre, nella prospettiva del raggiungimento dell'autosufficienza e della piena capacita' di autofinanziamento, al rafforzamento patrimoniale dei consorzi e delle societa' cooperative di garanzia collettiva dei fidi, che hanno sede nella regione Campania e prestano la propria attivita' in favore di imprese campane.

  1. La regione Campania promuove, anche ai fini di cui al comma 1, la costituzione del consorzio fidi di secondo grado, di i seguito denominato Confidi Campania.

  2. La regione Campania, al fine di favorire ed incentivare l'evoluzione dei confidi in soggetti vigilati quali intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico bancario, di seguito denominato TUB, cosi' come previsto nella legge 24 novembre 2003, n. 326, contribuisce finanziariamente alle spese sostenute per l'ottenimento e per il mantenimento di tale riconoscimento.

    Art. 2.

    Confidi Campania 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone apposito regolamento per definire i compiti, le funzioni e l'organizzazione del Confidi Campania, di cui all'art. 1, comma 2.

    Art. 3.

    C o n f i d i 1. I consorzi e le societa' cooperative di garanzia collettiva dei fidi, di seguito confidi, svolgono attivita' di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti alle imprese consorziate da parte di banche, di societa' di locazione finanziaria o di cessione dei crediti di impresa e di altri soggetti operanti nel settore finanziario. I confidi possono, inoltre, favorire il reperimento, presso tali soggetti, di capitale di rischio e svolgere attivita' di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e la gestione delle fonti finanziarie.

  3. Sono ammessi alle agevolazioni di cui alla presente legge i confidi di cui alla legge 24 novembre 2003, n. 326. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese in numero non inferiore a cinquanta. Si considerano piccole e medie imprese quelle che soddisfano i requisiti indicati nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese. Possono continuare a partecipare ai confidi le imprese che, pur superando i limiti dimensionali di piccola e media impresa stabiliti dalla disciplina comunitaria, rispettano i limiti previsti per gli interventi della banca europea degli investimenti (BEI) se complessivamente non rappresentano piu' del cinque per cento delle imprese aderenti. Per dette imprese i confidi non possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge.

  4. Ai confidi beneficiari...

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