DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 settembre 2008, n. 257 - Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia del Servizio politiche comunitarie della Presidenza della regione - Relazioni internazionali e comunitarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 41 dell'8 ottobre 2008) IL PRESIDENTE Visti il Regolamento (CE) del 21 giugno 1999 n. 1260/1999, il Regolamento (CE) 30 maggio 2000 n. 1159/2000, il Regolamento (CE) 2 marzo 2001 n. 448/2001, il Regolamento (CE) 5 luglio 2006 n.

1080/2006, il Regolamento (CE) 11 luglio 2006 n. 1083/2006 e il Regolamento (CE) 8 dicembre 2006 n. 1828/2006 concernenti la gestione dei Fondi strutturali;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE' ed in particolare l'art. 125 che detta, tra l'altro, disposizioni in materia di acquisizioni di servizi e forniture in economia;

Vista la legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 'Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003' ed in particolare l'art. 4, comma 5 che disciplina le soglie per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

Rilevate le esigenze connesse con l'attivita' del Servizio Politiche Comunitarie della Presidenza della regione - Relazioni Internazionali e Comunitarie;

Ritenuto, nell'ottica della semplificazione della gestione delle iniziative derivanti dalle suddette esigenze, di regolamentare l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte del Servizio Politiche Comunitarie;

Viste le vigenti disposizioni regionali in materia di contabilita' regionale e, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilita' generale dello Stato;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 'Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale';

Visto l'art. 42 dello Statuto di Autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2008, n. 1782, con la quale la Giunta medesima ha approvato il 'Regolamento concernente l'acquisizione di beni e servizi in economia del Servizio Politiche Comunitarie della Presidenza della Regione - Relazioni Internazionali e Comunitarie' nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento concernente l'acquisizione di beni e servizi in economia del Servizio Politiche Comunitarie della Presidenza della Regione - Relazioni Internazionali e Comunitarie' nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE.

Art. 1.

Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina le modalita', i limiti e le procedure per la acquisizione di servizi e forniture in economia da parte del Servizio Politiche Comunitarie della Presidenza della Regione - Relazioni Internazionali e Comunitarie, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', concorrenza ed economicita' ed in conformita' a quanto previsto dall'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e in applicazione dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla finanziaria 2003) per le acquisizioni di servizi e forniture in economia.

Art. 2.

Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. responsabile del procedimento: il direttore del servizio o, nei casi di competenza, il coordinatore della struttura stabile di Udine o altro soggetto all'uopo designato ai sensi di legge e' il 'responsabile del procedimento';

  2. profilo del committente: il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice.

    Art. 3.

    Acquisizione di servizi e forniture in economia 1. Le acquisizioni di servizi e forniture in economia vengono effettuate dal Servizio Politiche Comunitarie attraverso il cottimo fiduciario ovvero mediante affidamento a terzi cosi' come previsto dal comma 1 dell'art 125 del decreto legislativo n. 163/2006 per la realizzazione dell'attivita' connessa alla realizzazione di quanto previsto da: Regolamento (CE) 1260/1999, Regolamento (CE) 30 maggio 2000 n. 1159/2000, Regolamento (CE) 2 marzo 2001 n. 448/2001,

    Regolamento (CE) 5 luglio 2006 n. 1080/2006, Regolamento (CE) 11 luglio...

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