Sentenza nº 276 da Constitutional Court (Italy), 12 Dicembre 2014

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione12 Dicembre 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 276

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo Maria NAPOLITANO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 147, comma 5 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso dal Tribunale di Bari nel procedimento vertente tra la curatela del Fallimento Italian Style Allestiment srl e Usai Giuseppe ed altri, con ordinanza del 20 novembre 2013 iscritta al n. 66 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 novembre 2014 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Tribunale di Bari, con ordinanza in data 20 novembre 2011, iscritta al n. 66 del registro ordinanze del 2014, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 147, comma 5, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui non consente l’estensione del fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali ad una società di fatto costituita tra la società originariamente fallita e altri soci di fatto.

    Premette in fatto di essere chiamato a decidere sul ricorso proposto dalla curatela del Fallimento Italian Style Allestiment srl (di seguito ISA srl), con il quale, previo accertamento «dell’esistenza e/o apparenza di una società di fatto tra la società fallita e Usai Giuseppe, Usai Luigi, Usai Antonello e Usai Service srl auto e case sicure» (di seguito Usai service srl), si chiede che sia dichiarato, ai sensi dell’art. 147, comma 5 della legge fallimentare, in estensione del fallimento della ISA srl, il fallimento della predetta società di fatto e dei suoi soci in quanto illimitatamente responsabili.

    Nel ricorso si richiede, in via subordinata, la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 147, comma 1 della legge fallimentare, della società di fatto e dei suoi soci illimitatamente responsabili, fermo restando il fallimento della ISA srl.

    Il giudice a quo riferisce che il curatore ricorrente aveva individuato diversi elementi indicativi della esistenza di una società di fatto tra la società fallita e Usai Giuseppe, Usai Luigi, Usai Antonello e la Usai service srl, vale a dire una compagine sociale di fatto attraverso la quale veniva effettivamente svolta l’attività imprenditoriale. In particolare, il curatore aveva indicato quali indici rivelatori l’utilizzo, da parte della fallita e della Usai Service srl della medesima sede legale; la circostanza che il socio unico e legale rappresentante della Usai Service srl era stato socio fino al 2012 della fallita; il fatto che la Usai Service srl e la società fallita svolgevano la medesima attività nonché che tutti i beni di proprietà di quest’ultima erano utilizzati senza alcun titolo scritto e senza pagamento di alcun corrispettivo dalla Usai Service srl; l’utilizzo da parte di entrambe le società della medesima modulistica; l’identità dei dipendenti; infine, la commistione di patrimoni e beni tra le società e i soci.

    Ciò posto, il rimettente osserva come la disposizione censurata impedisca di accogliere il ricorso. L’art. 147, comma 5 della legge fallimentare, infatti, stabilisce che «qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile» il fallimento si estende anche alla società.

    Il tenore letterale della disposizione imporrebbe di ritenere che l’estensione del fallimento alla società di fatto e ai suoi soci sia possibile unicamente nel caso in cui il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT