Sentenza nº 277 da Constitutional Court (Italy), 12 Dicembre 2014

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione12 Dicembre 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 277

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con ordinanze del 20 gennaio e del 17 marzo 2014, iscritte ai nn. 114 e 115 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 novembre 2014 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto in fatto

  1. − Nel corso di un giudizio, promosso da un cittadino extracomunitario avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione – adottato dalla competente autorità amministrativa in ragione del fatto che nei confronti dell’interessato, era stata emessa, ex art. 444 del codice di procedura penale, sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 81 del codice penale e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) – il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, con ordinanza emessa il 20 gennaio 2014 (iscritta al n. 114 del registro ordinanze del 2014), ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), «nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario dalla pronuncia, nei suoi confronti, di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l’art. 381 del cod. proc. pen. prevede l’arresto facoltativo in flagranza, senza consentire che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato».

    Riportati i motivi di impugnazione, in particolare il rimettente reputa siano da escludere, nel caso di specie, il rilievo e la significatività tanto dei legami personali palesati dal ricorrente che, in assenza di un dimostrato e stabile rapporto affettivo ed in assenza di figli, non può avvalersi della pur “rafforzata” tutela di cui alla seconda parte dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 (come dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 202 del 2013), quanto del sopravvenuto reperimento di un’occupazione lavorativa che non può costituire elemento “nuovo” astrattamente previsto nella prima parte del citato art. 5, comma 5, come idoneo a cancellare di per sé gli effetti della riportata sentenza penale di condanna. Né, peraltro, il rimettente ritiene di aderire alla interpretazione estensiva della norma censurata seguita da alcuni giudici amministrativi di primo grado che, nonostante la diversità dei contesti normativi, hanno applicato “analogicamente” alle disposizioni in esame gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2012, riguardante i criteri di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari.

    Poiché, dunque, il ricorso andrebbe rigettato, ed affermata per questo la rilevanza della questione di costituzionalità, il cui accoglimento farebbe venire meno il meccanismo di automaticità tra condanna e diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, il rimettente sottolinea, innanzitutto, come le norme censurate siano lesive dell’evocato parametro nella parte in cui riconnettono automaticamente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno alla condanna penale (compresa quella adottata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.) anche per reati per i quali è previsto l’arresto facoltativo in flagranza, ex art. 381 cod. proc. pen.; con la conseguenza di porre legislativamente, per i pari effetti “espulsivi”, sull’identico piano di disvalore dette condanne con quelle riportate per reati più gravi, in cui l’arresto in flagranza è previsto come obbligatorio ex art. 380 cod. proc. pen., senza al contempo attribuire alla pubblica amministrazione l’onere di valutare in concreto la pericolosità sociale del cittadino extracomunitario, con riguardo ad una sua condizione complessiva, che non si esaurisca direttamente nel dato penale, ma innesti quest’ultimo su altre circostanze “compensative”, quali la condotta successiva, la situazione familiare e l’inserimento ed apprezzamento sociale.

    Analizzate le ragioni che, nei fatti, hanno determinato il giudice penale a ritenere di lieve entità il fatto-reato ascritto al ricorrente ed a condannarlo alla pena de qua (con la concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena), il TRGA di Trento osserva che, quanto alla normativa...

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