Malatesta Finance S.r.l. Banca di Romagna S.p.A. Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la 'Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti') e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il 'Testo Unico Bancario').

Malatesta Finance S.r.l. ('Malatesta ') comunica che in data 23 marzo 2009 ha concluso con Banca di Romagna S.p.A. e Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. (ciascuna una 'Cedente' e, collettivamente, le 'Cedenti') un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtu' di tale contratto ciascuna Cedente potra' offrire, e Malatesta potra' acquistare, periodicamente e pro soluto, ai termini e alle condizioni ivi specificate, portafogli di crediti, unitamente a ogni altro diritto e garanzia accessori a tali crediti (ad eccezione delle penali per l'estinzione anticipata applicabili ai relativi mutui), derivanti da mutui residenziali e commerciali garantiti da ipoteca su immobili erogati ai sensi di contratti di mutuo (i 'Contratti di Mutuo') stipulati da ciascuna Cedente con la propria clientela.

Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, Malatesta comunica che in data 23 marzo ha acquistato pro soluto da Ciascuna Cedente un portafoglio di crediti rinvenenti da Contratti di Mutuo, unitamente a ogni altro diritto e garanzia accessori a tali crediti (ad eccezione delle penali per l'estinzione anticipata applicabili ai relativi mutui) (i 'Crediti'), che al 28 febbraio 2009 soddisfacevano i seguenti criteri:

(a) i Crediti originano da Contratti di Mutuo denominati in Euro;

(b) i Crediti originano da Contratti di Mutuo che prevedono il rimborso tramite (i) ordine di addebito sul conto corrente aperto dal debitore ceduto presso la relativa Cedente, (ii) ordine di addebito sul conto corrente aperto dal debitore ceduto presso altra banca;

(iii) ordine di addebito su un deposito di risparmio acceso dal debitore ceduto presso la relativa Cedente;

(c) i Crediti originano da Contratti di Mutuo che, al 28 febbraio 2009, presentano almeno una rata scaduta e regolarmente pagata;

(d) i Crediti originano da Contratti di Mutuo che non presentano rate scadute anteriormente al 28 febbraio 2009 e impagate a tale Data di Valutazione;

(e) il debitore ceduto non ha mai ricevuto dalle Cedenti una comunicazione di revoca di affidamenti e/o di risoluzione di un Contratto di Mutuo;

(f) i Crediti originano da Contratti di Mutuo garantiti da (i) un'ipoteca di primo grado; ovvero (ii)...

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