Sentenza nº 275 da Constitutional Court (Italy), 05 Dicembre 2014

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione05 Dicembre 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 275

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 1° febbraio 2005, n. 1/L (Approvazione del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali), promosso dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento nel procedimento vertente tra Giuseppe Facchini ed altra e il Comune di Pergine Valsugana ed altri, con ordinanza del 14 febbraio 2014 iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di intervento della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

udito nella camera di consiglio del 18 novembre 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento dubita, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 1° febbraio 2005, n. 1/L (Approvazione del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali), nella parte in cui dispone che, nelle elezioni dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, se la lista o la coalizione di liste collegate al candidato eletto sindaco non abbia conseguito il 60 per cento dei seggi del consiglio (detratto il seggio assegnato al sindaco), ad essa venga assegnato, oltre al seggio del sindaco, il numero di seggi necessario per raggiungere quella consistenza, con eventuale arrotondamento all’unità superiore.

  2. – Il rimettente premette di essere chiamato a pronunciarsi sul ricorso promosso da due cittadini elettori e candidati nelle elezioni di Pergine Valsugana – Comune al di sopra dei 3.000 abitanti – contro l’atto di proclamazione degli eletti al consiglio comunale.

    Viene riferito che, all’esito delle elezioni, la coalizione di liste a sostegno del candidato eletto sindaco, conseguendo il 27,03 per cento di voti, ha ottenuto 14 seggi, oltre a quello spettante al candidato sindaco eletto; tutte le altre liste, invece, pur avendo raggiunto complessivamente il 72,97 per cento di voti, hanno ottenuto solo 7 seggi. In particolare, la coalizione di liste dei ricorrenti ha conseguito un solo seggio, a fronte del 18,42 per cento dei voti.

    Tale risultato abnorme sarebbe il frutto del meccanismo premiale fissato dal censurato art. 87, comma 1, lettera h), ai sensi del quale, nelle elezioni dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, se la lista o il gruppo di liste collegate al candidato eletto sindaco non abbiano conseguito il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene loro assegnato, oltre al seggio del sindaco, il 60 per cento dei seggi, con eventuale arrotondamento all’unità superiore.

    Siffatto meccanismo, non prevedendo alcuna soglia minima oltre la quale far scattare il premio di maggioranza, sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza dei cittadini e del voto, nonché con quello di rappresentanza democratica.

    2.1.– Il TRGA ravvisa la rilevanza della questione osservando che, ove la disposizione censurata fosse ritenuta costituzionalmente illegittima, anche l’impugnato atto di proclamazione degli eletti al consiglio comunale sarebbe illegittimo, in quanto fondato su tale norma.

    Il rimettente, inoltre, rileva come il giudizio principale abbia un petitum separato e distinto dalla questione di costituzionalità, sul quale esso è competente a decidere.

    2.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il TRGA ritiene che la norma regionale, non subordinando l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti, e quindi trasformando una maggioranza relativa di voti – anche modesta, come nella fattispecie – in una maggioranza assoluta di seggi, finirebbe per determinare un’alterazione della rappresentanza democratica.

    Il premio, inoltre, sarebbe irragionevole e incongruo, perché non assicurerebbe del tutto la governabilità. Esso, infatti, incentiverebbe il raggiungimento di accordi tra liste anche non omogenee tra loro, al solo fine di accedere al premio, ma non scongiurerebbe il rischio che, dopo le elezioni, la coalizione che ne beneficia possa sciogliersi; o che uno o più partiti che ne facevano parte se ne possano distaccare.

    La disposizione censurata violerebbe, infine, il principio di eguaglianza del voto, perché il peso dei voti espressi per le liste perdenti risulterebbe assai inferiore rispetto a quello espresso alla lista o coalizione vincente.

    2.3.– A sostegno delle proprie argomentazioni, il rimettente riporta ampi stralci della sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità di analoghe norme di legge sul premio di maggioranza per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, deducendo che tale pronuncia si riferirebbe a una normativa statale sovrapponibile a quella regionale in contestazione.

    2.4.– Secondo il TRGA, infine, in caso di accoglimento della questione, la declaratoria di illegittimità costituzionale dovrebbe essere estesa, in via consequenziale, anche all’art. 86, comma 1, lettera e), del medesimo testo unico, che, per le elezioni nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, prevede l’assegnazione dei due terzi dei seggi alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

  3. – È intervenuta in giudizio la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

    3.1.– In via preliminare, la Regione illustra i tratti essenziali del sistema elettorale dei Comuni trentini, sottolineando, in particolare, come – a differenza della legislazione statale – tale sistema non ammetta il voto disgiunto.

    Osserva, inoltre, che, sebbene dall’ordinanza di rimessione e dal ricorso risulti che tra gli atti «connessi, presupposti e conseguenti» a quello impugnato rientri anche «l’atto di proclamazione del sindaco», né l’ordinanza di rimessione, né il ricorso muovono alcuna contestazione contro l’elezione del sindaco.

    Pertanto, secondo la Regione, tale elezione è pienamente legittima e ciò che è in discussione, tanto nel giudizio a quo, quanto in quello di costituzionalità, è solo l’assegnazione dei seggi in consiglio comunale e la relativa disciplina.

    ...

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